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pagamenti in regime di comproprietà
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Lettera 
19 dicembre 2023 0:00
 
Sono comproprietario di un immobile e di alcuni terreni, in pari percentuale con una congregazione religiosa ed una badante rumena. Prima della lettura del testamento, ho fatto togliere le utenze di acqua, luce e gas. Almeno queste spese non sono da dividere. Rimangono la spesa per la TARI e quella per il consorzio di bonifica dell'alto Valdarno. Essendo comproprietari alla pari, la legge prevede che le relative bollette siano inviate allo scrivente, primo dei tre in ordine alfabetico. Fino ad oggi è stato impossibile recuperare qualunque somma. Sono entrambi irraggiungibili, posso contattare solo i loro avvocati. Questi assicurano ma non mantengono. Mi scontro con un muro di gomma. Devo continuare a pagare perchè comunque Equitalia si rivarrebbe su di me. Immagino dovrei rivolgermi ad un avvocato, ma per poche decine di euro alla volta (ormai qualche centinaio), dubito che economicamente ne valga la pena. Ho anche suggerito di svuotare completamente la casa, sì da non pagare più la TARI. A parole gli avvocati concordano, ma nessuno vuole tirare fuori un centesimo per il trasferimento dei materiali. Mi sento impotente. Prescindendo dall'avvocato, avete qualche consiglio da darmi per uscire da questa incresciosa situazione? causata solo dal mio cognome, che inizia con la lettera "B". Se alla fine andassi comunque in causa con gli altri due comproprietari (per qualche centinaio di euro), vincendo la causa, potrei pretendere anche il risarcimento delle spese sostenute per il mio avvocato?
Ringrazio e porgo distinti saluti.
Antonio, dalla provincia di AR

Risposta:
in realtà, se si tratta di poche centinaia di euro, lei potrà fare causa senza avvocato.
Per prima cosa, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora da inviare agli altri comproprietari
Dopodiché, se non otterra' quanto le spetta, potra' procedere con una causa presso il suo giudice di pace. Potra' farlo anche senza avvocato per importi inferiori a 1.100 euro attraverso una citazione orale (art. 316 del codice di procedura civile): espone oralmente i fatti, presentando la documentazione rilevante e le sue richieste al giudice di pace, il quale provvedera' a redigerle l'atto di citazione scritto. Consigliamo di chiamare l'ufficio del giudice per prendere un appuntamento o chiedere quando poter fare tale citazione orale. Questa la nostra scheda sul Giudice di Pace
 
 
 
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