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Ripartizione spese ascensore
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Lettera 
23 febbraio 2010 0:00
 
Gentile avvocato Gallucci,
mi è stato consigliato dai suoi colleghi in sede ADUC, di rivolgermi a lei per avere ulteriori precise informazioni riguardo la ripartizione delle spese di adeguamento del vano ascensore,in seguito a prescrizione di ASL (FI) dpt. prevenzione.
Di fatto l'unità immobiliare di mia proprietà, posta in via del Castellaccio, ha entrata indipendente e non ha comunicazione alcuna con il resto del condominio, posto in via De Servi dalla parte opposta dell'isolato.
Alla mia opposizione di partecipare a tale spesa(in tabella millesimale) visto che non posso far uso dell'ascensore,mi è stato risposto che la ripartizione, era già stata decisa in quanto il mantenimento dell'ascensore, secondo una giurisprudenza dell'articolo 1123, si considerava valorizzante dell'intero immobile e della relativa rendita catastale.
In seguito alla lettura del suo articolo "L'ascensore" ho visto che si rende necessario analizzare l'atto di acquisto per ammettere prova contraria. Nel mio atto di vendita, l'ascensore non è incluso espressamente tra i beni di proprietà comune,e vi è dichiarato che:
- L'IMMOBILE VIENE TRASFERITO NELLO STATO DI FATTO IN CUI OGGI SI TROVA,CONOSCIUTO DALLA PARTE ACQUIRENTE, CON ANNESSI PERTINENZE,IMPIANTI,USI E SERVITU' ATTIVE, NONCHE' CON LA COMPROPRIETA' PROQUOTA DELLE PARTI E COSE COMUNI COME PER LEGGE E DESTINAZIONE.
Cercando di stabilire quali fossero le parti e cose comuni, non avendo a disposizione il regolamento condominiale, ho trovato nel calcolo dei valori millesimali redatto di recente,il capitolo che comprende la tabella SCALE e ASCENSORE e cita testualmente:
-LA TABELLA -B- COMPRENDE TUTTE QUELLE SPESE FACENTI CARICO AI CONDOMINI PROPRIETARI CON ACCESSO DALLE SCALE E COMPRENDE LE SPESE DI ABBELLIMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIE DELLE STESSE E DELL'ASCENSORE.
I VALORI RIPORTATI IN TABELLA SONO STATI CALCOLATI SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 1124 DEL C.C., RIPARTENDO LE SPESE TRA I VARI PROPRIETARI CHE USUFRUISCONO DELLE SCALE PER META' IN RaGIONE DEL VALORE DELLE SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI E PER L'ALTRA META' IN MISURA PROPORZIONALE DI CIASCUN PIANO DAL SUOLO.
Ad oggi,sono stata tenuta a pagare in Tabella Generale,le spese di, amministrazione condominiale,spese postali e legali, premi di assicurazione. Non capisco perchè sarei tenuta a sostenere questa onerosa spesa che comprende oltre la sostituzione di funi, limitatore velocita', tenditore etc.anche le maniglie a porta di piano, lo specchio, la pavimentazione etc.
La ringrazio moltissimo per la disponibilità e le chiedo se possibile,
di avere una sua risposta entro il giorno 23 febbraio 2010, data in cui si terrà l'assemblea condominiale.
cordiali saluti Anna Ceccherelli
Anna, da Firenze (FI)

Risposta:
per quanto ci scrive e riporta e sulla base dello stato dei luoghi le parti comuni citate dovrebbero limitarsi agli impianti idrici ed eventualmente di riscaldamento ma non all'ascensore.
Le conviene, in sede di assemblea condominiale cercare di far valere le sue ragioni per essere esonerata da questa spesa ed eventualmente opporsi al piano di ripartizione delle spese così come sarà proposto per la sua approvazione. In questo modo avrà il tempo (per prudenza 30 giorni) per rivolgersi ad un legale e valutare la possibilità d'impugnare la deliberazione per violazione delle norme relative alla ripartizione delle spese.
 
 
 
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