testata ADUC
Riunione condominiale
Scarica e stampa il PDF
Lettera 
25 settembre 2023 0:00
 
Buongiorno. Allego il verbale della riunione di condominio dove è presente la minoranza dei millesimi dei proprietari che, regolarmente costituita, ha deliberato dei lavori normalmente previsti con importi modesti (pitturazione della copertura del tetto) con una spesa molto elevata presentando tre preventivi che prevedevano varie lavorazioni.
L’assemblea ha deliberato per la solita ditta e per la rimozione del vecchio isolamento o la ricopertura con due teli del tutto per un costo di 28.000,00 euro.
Ho obiettato che secondo l’Articolo 1136 Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 08/04/2023] per quella decisione era necessaria la maggioranza qualificata e che, quindi, andava ri-deliberata, magari indicando un tecnico competente e non i soliti appaltatori, a determinarne le modalità.
L’amministratore, che mi aveva anticipato una risposta – mai giunta – è andato avanti con il lavoro, determinando come urgente altri lavori.
(riporto in calce l’ultima email)
Un ex-giudice proprietario di un ultimo piano, mi ha anche minacciato di ritenermi responsabile di eventuali danni successivi alla mancata impermeabilizzazione.
Il mio punto di vista è che non si possono deliberare lavori così importanti con la maggioranza non qualificata dei presenti e che l’impermeabilizzazione di un tetto non rientri nei lavori urgenti e indifferibili che l’amministratore potrebbe autorizzare.
Gabriello, dalla provincia di NA

Risposta:
se il tetto fa acqua, ovvero ci sono infiltrazioni copiose negli appartamenti sottostanti, in realtà l'amministratore potrebbe teoricamente procedere anche senza il consenso dell'assemblea.
Detto questo, il problema non si pone, in quanto lei ci scrive che c'è stata una deliberazione assembleare. Purtroppo non ci è giunto il verbale in allegato. In ogni caso, ci pare si tratti di manutenzione straordinaria, che richiede la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se così non è, lei potrà impugnare la delibera, rivolgendosi ad un legale e avviando dapprima la mediazione ed eventualmente il procedimento davanti al giudice.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS