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 ITALIA - ITALIA - Iva sulla Tia non e' dovuta ed e' rimborsabile. Cassazione
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13 marzo 2015 8:50
 
La tariffa rifiuti è un tributo e non può essere assoggettata a Iva. Il concessionario che ha riscosso la Tia è tenuto a restituirla al contribuente. È irrilevante, poi, per definire la natura dell'entrata comunale, l'intervento normativo successivo alla pronuncia della Corte costituzionale (238/2009) con il quale il legislatore ha qualificato la Tia2 come entrata non tributaria.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione (presidente Cicala, relatore Conti), con la sentenza 4723 del 10 marzo scorso.
La pronuncia della Cassazione che ha riaffermato la natura fiscale della tariffa rifiuti è in linea con tante altre sentenze emesse dai giudici di piazza Cavour (tra le ultime si veda Cass. 4132/2015). Viene posto in rilievo nella pronuncia in esame che «anche sul piano eurounitario appare palese l'insussistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo e, con essa, l'assenza, almeno nelle ipotesi prese ora in considerazione, del rapporto di corrispettività posto alla base dell'assoggettamento ad Iva ai sensi degli artt. 3 e 4 del dpr n. 633 del 1972». È stato giudicato, inoltre, irrilevante quanto disposto dall'articolo 14 del dl 78/2010, convertito nella legge 122/2010, che per giustificare il pagamento dell'Iva successivamente alla pronuncia della Consulta, e per evitare di effettuare i rimborsi per le somme incassate dall'erario, ha qualificato come «non tributaria» la Tia2 istituita dall'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006. L'Iva eventualmente versata, quindi, deve essere restituita dal concessionario che ha riscosso la tariffa. Del resto, l'equiparazione arbitraria fatta dall'Agenzia delle entrate (circolare 3/2010) alla Tia2, per motivare la richiesta dell'Iva, è inaccettabile e costituisce solo una forzatura. Così si era già espressa la Cassazione con le sentenze 3756/2012 e 2320/2012.

 
 
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