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Rette Rsa. Tar Toscana solleva incostituzionalita' della legge regionale
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Osservatorio legale di Claudia Moretti
21 dicembre 2011 12:35
 
Lo scorso 22 novembre il Tar Toscana ha pubblicato l'ordinanza con cui solleva dubbi di costituzionalità nei confronti della legge Toscana n. 66/2008 (la tanto discussa legge che istituisce il Fondo di Solidarietà). Sin dalla sua prima stesura (e a seguire tutti gli atti di attuazione) abbiamo lamentato la sua illegittimità rispetto al quadro nazionale: essa prevede, infatti, all'art. 14, che la compartecipazione ai costi della quota sociale per i ricoveri in Rsa di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti e portatori di handicap grave, siano calcolati sui redditi del nucleo familiare dell'assistito e di quello dei figli anche non conviventi. Quando invece, la normativa sull'ISEE (d.vo 109/98), esclude sia che si computino redditi altri da quello del ricoverato (art. 3 comma 2 ter), sia che si chiedano direttamente denari ai parenti, anche in quanto tenuti agli alimenti (art. 2 comma 6) *.
Lo avevamo lamentato, ma il Tar Toscana ci aveva ignorato, costringendo alcuni malcapitati ricorrenti a fare appello al Consiglio di Stato.
Ben venga, allora, l'ordinanza che, finalmente, rimette il dubbio alla Corte Costituzionale, in merito alla compatibilità della legge regionale con l'impianto normativo statale, anche sotto un profilo di competenze legislative in materia. Tuttavia, leggendo a fondo le motivazioni, ci lascia perplesso il percorso logico del Tribunale. E a dire il vero ci assale il dubbio che lo stesso Tribunale “parli a suocera perché nuora intenda”. In altre parole, che offra alla Regione Toscana delle formule interpretative che potrebbero –a legge così riscritta– salvare la sostanza dell'attuale normativa locale.
Vediamo perché.
Il Tar Toscana, nel suo ragionamento (che francamente giudichiamo piuttosto contorto), prende atto che il Consiglio di Stato di recente, con sentenza n. 1607/2011, ha ritenuto di dubbia costituzionalità ogni norma regionale che contrasti con il principio dell' ”evidenziazione del reddito del solo assistito” contenuto nel decreto ISEE citato, che è, pertanto, immediatamente precettivo e applicabile dalle amministrazioni di tutta Italia. Nel caso in questione veniva presa in considerazione la normativa regionale lombarda, che non effettuava calcoli reddituali in capo al singolo assistito, come quella toscana, ma coinvolgeva direttamente i parenti nelle richieste di pagamento (in violazione dunque dell'art. 2 comma 6). Nella stessa sentenza, tuttavia, il Cds, faceva salva la possibilità per la legge regionale di introdurre “nuovi ed ulteriori criteri” per la selezione dei beneficiari della prestazione socio-sanitaria, ma chiariva subito dopo che ciò non valeva per i casi di cui all'art. 3 comma 2 ter del decreto (ossia per gli anziani ultrasessantacinquenni non più autosufficienti e per i portatori di handicap grave), che devono considerarsi pertanto un'eccezione rispetto alla regola.
Cosa dice allora oggi il Tar Toscana alla Regione?
Approfittando dell'apertura del Cds ai cosiddetti “nuovi ed ulteriori criteri”, azzarda la seguente riflessione: il legislatore toscano ha errato nell'accollare al solo assistito i costi di degenza, calcolando i redditi dell'intera famiglia allargata. Ben avrebbe fatto, a suo dire, se, utilizzando appunto i nuovi ed ulteriori criteri, avesse invece chiesto denari direttamente ai suoi parenti, in virtù di un principio solidaristico che non deve venir meno. Allora sì che la legge regionale si salva!
Ma non è vero: ciò contrasterebbe con l'art. 2 comma 6 della legge Isee se applicato ai pazienti non autosufficienti.
Mah, volendo fare della dietrologia, il Tar sembra suggerire un escamotage al legislatore regionale, che tuttavia appare gia viziato anch'esso per contrarietà alla norma statale!
Ciò che è certo è che il Tar Toscana la pensa diversamente dal Consiglio di Stato e anche questa volta non ha perso l'occasione per farcelo capire. A di la del cavillo è evidente che chiedere denari ai parenti o cumulare i loro redditi a quelli dell'anziano è, in concreto, la medesima cosa.

* Per approfondire la vicenda si legga qui
 
 
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