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Pillole di diritto. Il danno da ritardato rilascio dell’immobile si valuta anche per presunzione
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Osservatorio legale di Smeralda Cappetti
2 marzo 2024 9:58
 

L’articolo 1591 del Codice civile prevede che il conduttore, che non restituisca tempestivamente al proprietario l'immobile locato, è tenuto a versare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, fatta salva la possibilità per il locatore di richiedere il maggior danno.

La Cassazione con la sentenza 18370/2023 ha fissato alcuni principi importanti.

Nel ribadire che il danno può essere provato per presunzioni e quantificato anche in forza di una proposta dello stesso conduttore di un nuovo canone più alto per la stipula di un nuovo contratto, precisa che nella valutazione del maggior danno vanno tenute in conto le condizioni dell’immobile, la sua ubicazione e l’esistenza di soggetti seriamente disposti ad assicurarsene il godimento, compreso lo stesso conduttore ritardatario nella consegna del bene.


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