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Voli aerei: cancellazioni e ritardi. La Corte di Giustizia ribadisce il diritto al risarcimento del danno
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Osservatorio legale di Claudia Moretti
1 settembre 2009 0:00
 
Molte volte i consumatori invocano il regolamento CE sul diritti dei passeggeri in merito alle cancellazioni o ai ritardi dei vettori aerei, inviando la raccomandata ar alle singole compagnie. Compagnie che il piu' delle volte rispondono con laconici: "il ritardo -o la cancellazione- e' dovuto a cause estranee al controllo del vettore, a circostanze eccezionali non evitabili...".
Ma con tale risposta la cosa si chiude li'? Come fare a verificare la bonta' delle ragioni della compagnia, come proseguire nella richiesta di un giusto ristorno per l'inadempimento contrattuale subito?
Come ha rilevato Riccardo Salvioni su Altalex, la Corte di Giustizia delle Comunita' Europee nel Dicembre 2008 (in causa C-549/07) analizzando alcuni aspetti poco chiari del regolamento 261/2004/CE prova ad eliminare alcuni dubbi interpretativi sulle applicazioni concrete dell’art. 5 del citato provvedimento, che al comma 3 pone una deroga al principio generale di responsabilita' del vettore aereo: la compagnia -infatti- non deve corrispondere l’indennizzo qualora possa dimostrare che "…omissis…la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso…omissis…".
La Corte afferma la necessita' di interpretare restrittivamente detta disposizione, assegnando alla compagnia aerea l'onere di provare debitamente la causa eccezionale che ha impedito l'adempimento dell'obbligazione. La ratio del regolamento 261/2004/CE, infatti, e' la tutela del passeggero rispetto ad eventi che sono reputati fonti di gravi disagi e fastidi per l’utenza. L’intervento del legislatore comunitario, pertanto, deve essere letto nell’ottica di un tentativo (ulteriore) di ridurre i pregiudizi e uniformare le relative tecniche di tutela, apportando il massimo grado di protezione possibile ai viaggiatori.
Secondo la Corte tuttavia, per verificare l’eccezionalita' di una circostanza, in assenza di espressa definizione del legislatore, si deve utilizzare il linguaggio corrente e, pertanto, risalire a cio' che secondo il sentire comune e' ritenuto eccezionale. Il che significa verificare caso per caso cosa e' da ritenersi eccezionale o cosa no. Una delle ragioni utilizzate dalle compagnie aeree per sottrarsi ai risarcimenti richiesti e' il classico "guasto tecnico". Su questo argomento il Giudice europeo chiarisce che tale esimente non puo' ravvisarsi qualora i guasti invocati siano inerenti al normale esercizio dell’attivita' del vettore aereo e, pertanto, al fine di configurare una valida deroga alla responsabilita' del vettore, l’eccezionalita' potra' configurarsi quando le avarie siano tali da "…omissis… sfuggire al controllo per la sua natura o la sua origine…omissis…". Al contrario, invece, laddove le avarie o i problemi tecnici risultino provocati da circostanze estranee alla normale attivita' del vettore aereo lo stesso non sara' tenuto alla compensazione economica. A mero titolo esemplificativo, la Corte cita il caso della rilevazione di un vizio di costruzione tale da inficiare la sicurezza del volo, da parte del costruttore o dell’autorita' competente al controllo.
La prova liberatoria che il vettore dovra' fornire per essere esentato dal dovere di compensazione pecuniaria in favore del viaggiatore, infine, e' particolarmente onerosa per le compagnie aeree. Secondo la Corte, infatti, non e' sufficiente dimostrare di aver osservato tutte le cautele minime per evitare la cancellazione del volo. La compagnia aerea deve, al contrario, provare di aver posto in essere tutte le misure idonee "…omissis…tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore in questione…omissis…". La citata prova liberatoria, dunque, appare estremamente difficile in quanto mira a dar dimostrazione che, anche impiegando il massimo sforzo possibile in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, il vettore non avrebbe potuto evitare che "…omissis…le circostanze eccezionali cui doveva far fronte comportassero la cancellazione del volo…omissis…".
Insomma, in buona sostanza, a fronte di una risposta generica del vettore aereo in merito alle circostanze eccezionali per la cancellazione o ritardo del volo, si puo' andare oltre: sara' la compagnia stessa a dover dimostrare gli accadimenti che hanno provocato l'inadempimento.
La sentenza si inserisce in un quadro di rafforzamento della tutela, anche giudiziaria, del consumatore utente dei servizi di trasporto aereo. Di recente la Corte di Giustizia ha infatti avuto modo di pronunciarsi sull'argomento, chiarendo come in caso di annullamento di un volo intracomunitario i passeggeri possono richiedere l'indennizzo forfettario al giudice del luogo di partenza o di arrivo dell'aereo. Per la scelta del foro competente non e' determinante il luogo dove la compagnia che effettua il volo ha la sede statutaria ne' quello dove il contratto di trasporto aereo e' stato concluso. Il regolamento sulla compensazione e l'assistenza ai passeggeri del trasporto aereo prevede che, in caso di annullamento del volo, i passeggeri possano ricevere una compensazione pecuniaria compresa tra i 250 e i 600 euro. Nel caso di una compagnia aerea che rifiuta di corrispondere tale indennizzo forfettario e che abbia la sua sede in un altro Stato membro, si era infatti posto il problema se il passeggero avesse, ai sensi del regolamento comunitario sulla competenza giurisdizionale (CE 44/2001), la possibilita' di adire un giudice diverso dal tribunale del luogo in cui per statuto tale compagnia ha sede.
E la risposta, anche questa volta per fortuna, e' stata in favore del consumatore.

Per un approfondimento, vedi questo articolo dell'avv. Riccardo Salvioni, tratto dal sito Altalex.

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