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E-DREAMS: quando il lupo perde il pelo, ma non il vizio...
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Articolo di Antonello Polito
4 settembre 2013 16:19
 
 ...E ci risiamo con il sito (www.edreams.it) forse più cliccato per la ricerca di soggiorni e voli aerei, ma anche più condannato per alcuni indebiti 'trucchetti' che puntualmente utilizza per apparire come il fornitore dei prezzi più competitivi: ma non sarà anche concorrenza sleale…?
Partiamo dai fatti: con il provvedimento n. 22120 del febbraio 2011, la E-Dreams S.r.l. era stata riconosciuta responsabile dall'Autorità Garante per la Concorrenza per la violazione degli articoli nn. 20, 21, 22, 23, 24 e 25 (sic!) del Codice del Consumo per pratica commerciale scorretta, per due fondamentali motivi: a) estrema limitatezza delle offerte di voli e pacchetti turistici (che pertanto non costituivano un campione sufficiente per la definizione del prezzo pubblicizzato); b) esistenza di costi per operazione di fatto occulti, come quelli relativi alla gestione della pratica e della tipologia del metodo di pagamento.
Dopo tale provvedimento, la E-Dreams aveva inviato all'Autorità (come da procedura), la cosiddetta comunicazione d'impegno, con la quale la società di viaggi illustrava le modalità attraverso le quali avrebbe corretto il proprio sito internet, per renderlo rispettoso delle prescrizioni della normativa consumeristica.
Dopo una verifica d'ufficio effettuata nel novembre dello scorso anno, l'Autorità constatava tuttavia che, nonostante gli impegni presi (peraltro oltre un anno e mezzo dopo il primo provvedimento...), il sito internet della E-Dreams presentava ancora, di fatto, le medesime criticità, non essendo stata assolutamente sufficiente l'indicazione, a fianco del prezzo per passeggero, di un link chiamato 'dettaglio', in cui si specificava che "possono applicarsi eventuali supplementi per i bagagli trasportati o per altri servizi opzionali selezionati"...
Dopo tale verifica, con un ulteriore provvedimento del novembre 2012 (n. 24044/2012), l'Autorità riconosceva ancora inadempiente l'operato della E-Dreams in rapporto non solo alle norme di Legge, ma anche ai suoi stessi impegni manifestati...
Dopo un'ulteriore (condanna ed un lungo) periodo di tempo entro il quale rimettersi 'in regola', a partire dal febbraio 2013 pervenivano al Garante del Mercato ulteriori segnalazioni, e dopo una nuova verifica d'ufficio nel luglio scorso, questi, dopo una simulazione di acquisto di volo + viaggio, continuava a riscontrare le medesime criticità rilevate già due anni e mezzo prima (dagli inizi del 2011), relative alla presenza di costi occulti e non chiaramente indicati, permanendo la forma di pratica commerciale scorretta in precedenza riscontrata.
Vale la pena a questo punto riprendere le parole con cui l'Autorità descrive la pratica (il sottolineato è nostro):
"In particolare, la prima schermata della procedura di prenotazione di un volo/volo+hotel sul sito di eDreams riporta, al di sotto dell’indicazione del prezzo unitario per passeggero delle singole offerte disponibili, una stringa a caratteri minuti nella quale compare l’indicazione che la tariffa indicata con grande evidenza (294,37 euro) è quella relativa all’utilizzo della carta di credito meno cara (“Prezzo con carta di credito più economica [la carta eDreams]. Variazioni per carta di credito prescelta: xx € con [nome circuito] (carta meno economica) [336,58 euro nell’esempio]. Tasse aeroportuali e quota di gestione incluse nel prezzo”.



Solo in una fase successiva la scelta di qualsiasi carta di credito diversa da quella del professionista individua un prezzo complessivo del biglietto che informa il consumatore di quanto gli viene addebitato (334,61 euro nell’esempio) per l’utilizzo del mezzo di pagamento prescelto (ricompreso peraltro in una voce denominata “spese di gestione” presentata congiuntamente alle tasse, per un totale di 20,12 euro per tratta per persona) (cfr. Immagine 2)”.



Ancora una volta, l'operato della E-Dreams, a parere dell'Autorità, è (ma meglio sarebbe dire: permane da almeno 2 anni e mezzo!) scorretto e commercialmente ingannevole, a causa degli strumenti e delle modalità poco chiare rappresentate dalle indicazioni verbali e grafiche del sito.
A nostro avviso, da questo punto di vista, è molto utile vedere gli esempi concreti di come vengono presentati gli 'elementi ingannevoli', onde poterli riconoscere più agevolmente nelle proprie operazioni private. Motivo per cui abbiamo deciso di presentarle ad uso degli utenti del sito, unitamente alle motivazioni del provvedimento del Garante.

Link al provvedimento integrale dell'Autorità Garante della Concorrenza n.24459 del 24 luglio 2013
 
 
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