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Familiari di cittadini comunitari: permesso o carta di soggiorno?
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Articolo di Emmanuela Bertucci
16 settembre 2008 0:00
 
Nonostante la direttiva europea 2004/38 sul “diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” sia stata recepita dall'Italia da piu' di un anno, le Questure d'Italia confondono ancora la disciplina da applicare ai ricongiungimenti familiari che i cittadini extracomunitari richiedono in favore dei propri parenti, con il diritto di soggiorno dei familiari di cittadini comunitari. Ne consegue un intreccio normativo dalle conseguenze illegittime. Queste solo alcune delle richieste di consigli che abbiamo ricevuto da chi ci ha contattato:
 
Pregg.mi Signori,
Mi permetto di rivolgermi a Voi per chiedere un chiarimento ad alcuni quesiti che gli organi statali competenti non sono riusciti a fornirmi poiché è impossibile contattare chi di dovere.
Sono cittadina russa, sposata con cittadino italiano, sono entrata in Italia con il visto di ricongiungimento famigliare (di durata annuale che scadrà il 1 settembre) e mi è stato rilasciato dalla questura di Treviso un permesso di soggiorno per 2 anni. Ora ho anche regolare contratto di lavoro e in settembre sempre per motivi di lavoro dovrò andare in Russia per una settimana. Il problema è che il mio visto d'entrata in Italia sarà scaduto al momento del mio rientro. Ora i miei dubbi e le mie domande sono le seguenti:
1) il permesso di soggiorno a me rilasciato è valido come documento di viaggio?
2) essendo già residente in Italia a chi posso rivolgermi per prorogare o ottenere un nuovo visto di entrata in Italia?
3) Per quale normativa o regolamento la questura ha emesso un permesso di soggiorno e non una carta di soggiorno pur essendo coniuge di cittadino italiano?

 
Salve!
Sono ucraina, da 4 anni vivo in Italia e da 4 anni sono sposata con un cittadino italiano qua, in Italia. Sono arrivata in Italia con il visto turistico rilasciato dall'Ambasciata italiana. Due volte ho avuto permesso di soggiorno ogni volta per 2 anni. Ora vorrei fare carta di soggiorno. Ho fatto richiesta a questura competente ed oggi ho ricevuto la risposta che non ho diritto di avere la carta. La motivazione: interpretazione data dal Ministero dell'Interno sul D.L. 06.02.2007 n.30 secondo il quale mi sarei dovuta sposare in Ucraina ed ottenere il visto per famiglia... Mi hanno scritto che per ottenere la carta devo aspettare quinto anno di soggiorno. E' vero?? Diventero' il familiare (il coniuge) di mio marito tra un anno? :) E mi negano il rilascio della carta di soggiorno perche' quando mi sono sposata avevo il visto scaduto da 10 giorni.
Chiedo il vostro aiuto, per favore, aiutatemi, perche' non so piu' cosa fare ed a chi rivolgersi!!!!
 
Salve,
la questura di Bologna intende rilasciare a mia moglie (coniuge di cittadino italiano) un permesso di due anni anziche' la carta a tempo indeterminato a cui ha diritto. Preciso che per il nostro lavoro dobbiamo viaggiare sia in stati schengen sia della confederazione russa. Ho intenzione, prima di affidare la pratica a un legale di scrivere al dirigente della sezione immigrazione della questura di bologna di cui conosco nome e cognome, oltre che naturalmente al questore per conoscenza. Vorrei sapere quali leggi o decreti posso citare oltre al d.lgs. n. 30 del 2007 ed eventualmente la 241/90. Credo che questa legge imponga anche dei tempi al dirigente amministrativo per una risposta ai quesiti del cittadino.
La lettera sara' molto dura e in un secondo punto chiedera' spiegazioni scritte riguardo il comportamento maleducato e il linguaggio triviale che i funzionari di polizia continuano ad usare in un pubblico ufficio, nell'esercizio delle proprie funzioni di pubblici ufficiali e con l'aggravante di indossare contestualmente una divisa e delle mostrine di una Istituzione Italiana. Credo sia un fatto molto grave che non deve essere tollerato, probabilmente e' anche un reato. Ringrazio anticipatamente per la vostra risposta. Gradirei firmare pubblicamente questa mia.

La legge italiana in attuazione della direttiva europea prevede che, trascorsi tre mesi dall'ingresso il familiare di cittadino italiano (coniuge, figli, genitori e figli dei figli a carico) possono richiedere alla Questura del luogo di residenza la carta di soggiorno, ma le Questure invece di applicare l'articolo 10 del d. lgs. n. 30/2007 – e dunque rilasciare subito la carta di soggiorno – hanno adottato la prassi di rilasciare prima un permesso di soggiorno e solo successivamente la carta (in alcuni casi nemmeno a tempo indeterminato).
 
L'illegittimita' di simili prassi e' stata recentemente ribadita da una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (emessa in data 25 luglio 2008 nel procedimento n. C-127/08) in un procedimento riguardante la legislazione irlandese. Per gli aspetti che ci interessano la Corte ha ribadito che gli Stati devono consentire ai cittadini dell'UE (italiani compresi, ovviamente) la conduzione di una normale vita di famiglia che rientra nelle liberta' garantite dalla UE e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che all'art. 8 riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Dunque, per la Corte, la direttiva osta alle normative (e prassi) di uno Stato membro che prevedano il rilascio della carta di soggiorno solo successivamente al rilascio di un precedente permesso di soggiorno.
 
Ne consegue la illegittimita' della prassi che abbiamo descritto, che pertanto deve essere disapplicata dalle Questure: i familiari di cittadini italiani hanno diritto sin da subito alla carta di soggiorno, anche nei casi in cui siano entrati in Italia o in UE senza alcun visto di ingresso.
Fra l'altro, nell'era in cui le Questure sono a dir poco oberate dai continui rilasci e rinnovi di permessi di soggiorno, per i quali accumulano ritardi epocali, il rilascio della carta di soggiorno comporta il vantaggio di snellire le pratiche in Questura – nella misura in cui non si troveranno ulteriori permessi da rinnovare ogni due anni.
 
In caso di rifiuto, da parte della Questura, della carta di soggiorno e di rilascio del solo permesso ci si puo' rivolgere al tribunale ordinario del luogo di residenza, con un ricorso che verra' deciso in camera di consiglio.
 
 
 
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