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Assicurazione auto - Danni da eventi atmosferici come grandine
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Articolo di Marco Solferini
2 luglio 2024 10:08
 
 Nella maggioranza dei casi si tratta di una polizza assicurativa che ha natura accessoria (ma può benissimo essere ricompresa in un pacchetto comprensivo quindi il punto di partenza è sempre l'attenta lettura del proprio contratto di assicurazione) e copre gli eventi atmosferici e naturali avuto riguardo a qualsiasi tipologia di danno, purché venga riportato dalla propria auto, a causa di condizioni atmosferiche eccezionali.
Le condizioni che consentono l'attivazione della polizza sono in linea di massima due:
1 - l'evento atmosferico che deve possedere la caratteristica dello straordinarietà e godere della qualifica dell’impatto generale.
2 - l'evento atmosferico dev'essere riconosciuto da un centro meteorologico ufficiale e quindi occorre inviare la contestazione alla propria assicurazione unitamente alla pubblicazione di uno specifico bollettino (che però può essere integrato).

Fermo restando che va tenuto conto come per buona parte delle assicurazioni il procedimento di risarcimento segue la consueta strada della stima del perito (che può anche svolgersi presso una carrozzeria convenzionata dove nel mentre l'auto viene portata) si tratta altresì di tenere conto di voci quali massimali e franchigia, altro ed eventuale (come da contratto). 
Alla luce di alcune precedenti condotte delle assicurazioni, per prudenza, i diretti interessati dal danno possono, se lo desiderano mettere insieme (nell'ipotesi di utilizzare tale materiale in caso di mancato accordo con l'Assicurazione):
- materiale fotografico e video che accerti la veridicità del fatto e l'entità del danno.
- un eventuale segnalazione ai Vigili del fuoco o alla Protezione civile.
- copia del bollettino dell’Osservatorio meteo più vicino che dimostri che nelle data e nell’orario del fatto si siano verificati eventi atmosferici straordinari (di cui appunto la grandine).
- materiale estratto dai media più accreditati (meglio l'indagine giornalistica) che riportino delle particolari gravosità dell’evento atmosferico e di come questo abbia arrecato danni a diverse cose (i social in questo caso non contano).

La documentazione di cui sopra può rivelare la propria utilità nel momento in cui a seguito della nomina del perito dell'assicurazione, sorga eventuale questione sul cosiddetto nesso di causalità tra l’evento (in questo caso atmosferico cioè la grandinata) e il danno subito.
Nel rammentare che il perito, anche se inviato da un ufficio di professionisti terzi deve avere le qualifiche per poter firmare una perizia (e le deve anche esibire, tali qualifiche, quando si presenta) si offrono alcune considerazioni a beneficio del consumatore:
1 - l'indicazione delle c.d. ammaccature non dovrebbe essere solo e soltanto presa in considerazione per il significato letterale delle parole potendo trattarsi di danni molto più impegnativi del semplice concetto “da dizionario” dell'ammaccatura e come tale è possibile da subito qualificarle al solo scopo espositivo come delle “ammaccature” ma con espressa riserva di un pregiudizio superiore.
2 - la stima, una copia della quale il consumatore ha diritto di ricevere deve quantificare i danni e nel contempo accreditare che essi siano realmente stati provocati dall’evento naturale pertanto è utile, laddove possibile, avere delle prove antecedenti alla grandinata sull'ottimo stato del veicolo laddove sorgesse contestazione di uno stato di danneggiamento preesistente posto che la riparazione dell'automobile si basa su di una serie di criteri individuati fra i quali oltre i costi (naturalmente) di riparazione ci sarà anche il valore di mercato dell’auto prima dell'evento atmosferico.

Pare poco influente e in larghissima parte destituita di fondamento l'eventuale eccezione che il perito dovesse svolgere (magari più desideroso di mettersi in buona luce con l'assicurazione tentando di risparmiare a pregiudizio del consumatore) circa il fatto che il proprietario dell'autoveicolo non abbia adottato delle precauzioni. Fra le possibili colpe addebitabili si ricordano ad esempio tentativi in questo senso basati su:
1 - il veicolo era in movimento durante la grandine e non è stato salvaguardato ponendolo tempestivamente al coperto
2 - l'evento atmosferico era previsto e il titolare della polizza non ha messo la macchina al riparo prima
3 - non era presso il garage quantunque il titolare ne abbia uno

A proposito del punto n. 3 nel caso in cui effettivamente l'autovettura fosse in parcheggio all'aperto quantunque eventualmente a ridosso della residenza o del domicilio del proprietario e non nel garage di quest'ultimo se tale impedimento è dovuto a un impossibilità di accedere ai locali "garage" ad esempio per lavori in corso, questo andrebbe precisato da subito essendo importante.

Il consumatore in regola con il pagamento dei premi ha il diritto di ottenere il giusto risarcimento del danno subito e pertanto si censura qualsivoglia prassi dissuasiva o impeditiva che si auspica appartenga a un passato definitivamente tramontato

Nel contempo occorre tenere presente che su alcune fattispecie si sono formati degli orientamenti della giurisprudenza, vale la pena ricordare: "In tema di assicurazione, il fatto che tra i rischi assicurati vi siano anche i danni conseguenti a eventi atmosferici (uragani, alluvioni, esondazioni, grandine) non impedisce alle parti di prevedere delle clausole limitative della garanzia, come nel caso "dell'aspirazione di acqua nel motore', che risulta non indennizzabile non già in quanto non costituisce un danno diretto e immediato dell'evento atmosferico ma in quanto tale ipotesi è stata espunta, dal rischio garantito; la consegna delle c.g.a., con frontespizio di polizza in cui risulti apposta e sottoscritta una dichiarazione nella quale l'assicurato dà atto 'di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del Contratto, di conoscere ed accettare integralmente la Nota Informativa, il Glossario, e le Condizioni di Assicurazione costituenti il Fascicolo Informativo" integra anche la piena comprensione, e non solo la conoscenza, dei documenti ulteriori consegnati e richiamati, con piena validità dell'accordo negoziale" (App. Milano n. 217/2021).

Utile anche ricordare la differenza interpretativa tra "danno" e "sinistro", laddove "il sinistro è l'evento assicurato che è causa del danno e deve essere tenuta ben distinta da quella di danno provocato dal sinistro (sul punto é offerta una buona ricostruzione interpretativa in Cass. 9607/2023) e ciò potrebbe essere utile tenere in debita considerazione anche in quei casi in cui il danno è la conseguenza più mediata che diretta (es. ipotesi di allagamenti).

Ogni caso ovviamente deve seguire un iter che si auspica sia sempre condotto il più professionalmente possibile nell'interesse del consumatore; il presente succinto articolo traccia a grandi linee alcune riflessioni che si spera siano utili al lettore / consumatore e in ogni caso non è un vademecum e non contiene delle indicazioni operative avendo natura esclusivamente divulgativa / informativa.

La casistica su questo genere di danneggiamenti è molto estesa ed è sempre opportuno ottenere una interpretazione legale dei contenuti del proprio contratto tenuto conto delle circostanze in special modo per evitare controversie temerarie che in non pochi casi comportano un ulteriore aggravio di costi e spese a carico del consumatore.
 
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