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L'utente e la mediazione civile: e' necessario un cambio culturale
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Articolo di Valentina Papanice *
23 settembre 2013 15:23
 
In questi giorni ritorna la mediazione civile obbligatoria. Molti avvocati si sono affannati a depositare atti di citazione prima di quella data, in modo da sfuggire alle tediate tenaglie di questa legge. Come dargli (del tutto) torto, viste le storture che continuano ad esserci e vista l'opinione diffusa per cui quest'ennesima imposizione di legge è vista appunto solo come tale, inutile, anzi dannosa.
Sarà difficile che quelli stessi avvocati possano informare imparzialmente e approfonditamente i propri clienti della esistenza della mediazione, senza presentarla come l'ennesimo balzello preteso da questo Stato, sordo alle esigenze dei cittadini.
Ora, che il fine immediato della legge sia la riduzione del contenzioso, non ci impedisce di verificare se poi ci siano delle effettive opportunità di vantaggi per i cittadini-utenti. E' innegabile che in materia di composizione di conflitti, l'imposizione di per sè è un idiozia perchè ci sono casi in cui l'accordo è assolutamente impossibile. Ma vediamo di andare oltre: vi sono però molti casi in cui un accordo è solo apparentemente impossibile e ciò lo si scopre solo quando si è seduti davanti ad un terzo imparziale. Qualcuno dirà che questo terzo imparziale c'era già, è il Giudice, e che infatti la conciliazione era già prevista per la prima udienza del processo civile. Previsione rimasta nei fatti lettera morta, forse perchè quando si arriva a quel punto le lame sono già affilate e, come dire, il momento in cui si poteva conciliare è passato (e comunque i costi e i tempi hanno già iniziato a lievitare). Ad ogni modo, il nuovo decreto rafforza anche la conciliazione ad opera del Giudice (vedasi il nuovo art. 185-bis c.p.c.). Nella seppur breve esperienza della mediazione abbiamo visto nascere pochi, ma imprevedibili accordi tra parti (come sempre) arrabbiatissime. Perchè non provare, allora? Semplicemente. Accordarsi non vuol dire piegarsi. Vuol dire fare una valutazione dei propri interessi e giungere alla conclusione che una causa non è sempre la soluzione. E non solo per via dei tempi e dei costi, ma anche perchè la mediazione è un metodo di risoluzione delle controversie alternativo non solo nell'approccio, ma anche nelle soluzioni che può offrire.
La causa va bene se non si raggiunge un accordo, oppure se non lo si vuole raggiungere. Ci sono casi in cui l'interesse della parte è quello che un terzo decida chi ha torto e chi ha ragione e condanni la parte che ha torto con un provvedimento imposto dall'alto e totalmente sfavorevole. Una sentenza agisce con la forza del diritto, ecco. Ci sono invece casi in cui prevale l'interesse a comporre un conflitto, nel più breve tempo possibile ed economicamente, certo, ma soprattutto in modo che il problema non si ripresenti, anzi, possibilmente in modo che il rapporto tra le parti prosegua, e anche meglio di prima. La sconfitta dell'altro non è sempre nel nostro vero interesse. Ed una soluzione condivisa dalle parti, anzi, possiamo dire, quasi creata dalle parti, non essendo subita del tutto, può essere di più facile esecuzione. Il mediatore, infatti non decide, ma favorisce la conciliazione. Ad es. un disaccordo in campo commerciale non si può superare tanto con una domanda giudiziale; si potranno forse recuperare delle somme, ma difficilmente il rapporto proseguirà; mentre forse sì con un nuovo accordo, che superi e magari migliori il precedente; un disaccordo tra vicini di casa si può iniziare a superare semplicemente con una richiesta di scuse perchè, che so io, "decenni fa mia madre venne a chiedere alla tua un ciuffetto di prezzemolo e tua madre per dispetto non glielo diede..." Molte volte i conflitti nascono e crescono su rancori mai sopiti, che poco hanno di giuridico...
La conciliazione va oltre il chiesto e il pronunciato, oltre le argomentazioni giuridiche e può spaziare includendo ogni aspetto del rapporto, anche privo di valenza giuridica ma di grande effetto pratico che via via emerge nel procedimento. La mediazione consente di allargare a dismisura l'ambito di accordo.
C'è chi dice che questo è il lavoro che fanno gli avvocati tutti i giorni, prima di giungere alla inevitabile causa. Non è proprio così, perchè l'avvocato non può andare oltre ciò che gli è consentito dal vincolo del mandato del proprio cliente.
La sentenza di norma decide per il passato, la conciliazione pensa anche al futuro.
Altro elemento non da poco, è che la mediazione è utile in quei casi in cui le parti sono in lite, ma di chi sia la ragione non è affatto chiaro; casi in cui l'esito della causa, a fronte di costi e tempi, è praticamente imprevedibile. Ma, cionondimeno, la lite c'è ed è necessario risolverla.
Se poi gli accordi non si rispettano, si può sempre andare in causa. Il che a seconda dei casi può essere un risparmio, oppure un costo. Ecco dove pecca l'obbligatorietà, ed ecco che poi le valutazioni su quanto "investire" nella mediazione vanno fatte caso per caso e con il proprio avvocato. Il quale sarà molto più utile al proprio cliente se avrà un approccio imparziale all'istituto. La figura dell'avvocato è comunque essenziale, ad avviso di chi scrive, semplicemente perchè la mediazione produrrà effetti giuridici non da poco.
Certo, l'obbligatorietà resta un'idiozia, ma la mentalità da processo facile è davvero dura da scalfire.
E l'obbligatorietà resta un'idiozia per le materie che ne sono oggetto.
Ci sono materie dove è importante che venga dichiarato a chiare lettere se un comportamento è lecito o no, e non solo per l'interesse del singolo coinvolto, ma anche dell'intera collettività, anche quando il valore della causa è irrisorio, perchè si possono bloccare comportamenti illeciti di soggetti più potenti che possono agire su vasta scala. Ed è il caso dei consumatori, che invece si ritroveranno, per es. a dovere intentare una mediazione e poi ad accettare l'accordo, senza che la compagnia venga sanzionata, nemmeno mediante la pubblicazione di una sentenza. La sentenza infatti viene pubblicata, mentre l'accordo conciliativo resta riservato. La mediazione rende più debole il consumatore nei confronti delle grandi compagnie (unica novità è che non è più obbligatoria per danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti) e peraltro discrimina le associazioni di consumatori non presenti nell'elenco statale, come l'Aduc (per via dell'esclusione dell'obbligatorietà dei casi ex art. 37, 140 e 140-bis, Codice del Consumo).
Certo, molto difficilmente si raggiungerà un accordo se la parte non si presenterà all'incontro, delegando il proprio avvocato. L'avvocato, per rispetto al vincolo di mandato avrà un campo di azione più limitato rispetto alla parte. Da oggi comunque, in caso di mancato accordo al primo incontro, dice la legge, "nessun compenso e' dovuto per l'organismo di mediazione" (non è chiaro ad oggi cosa sarà delle spese di avvio del procedimento). Un motivo di più per tentare quella che si può considerare, almeno in certi casi, come un'occasione in più, prima di giungere davanti al giudice.
Insomma, un cambio culturale forse è necessario e possibile.

Qui la nostra scheda pratica sulla conciliazione civile

* avvocato Aduc, del foro di Lecce
 
 
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