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Publiacqua e distacchi illeciti del servizio. Esposto all'Antitrust
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Comunicato 
7 maggio 2015 16:30
 
 In seguito ai vari e perduranti distacchi del servizio idrico da parte di Publiacqua nei confronti di condòmini che hanno regolarmente pagato le utenze, e solo perche' altri condòmini non hanno a loro volta pagato, l'Aduc ha deciso di presentare un esposto all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato per pratica commerciale scorretta.
Qui le motivazioni:
a) nel corso del tempo sono pervenute delle segnalazioni di utenti del servizio idrico relative alla condotta di Publiacqua rispetto alle utenze condominiali;
b) il gestore del servizio idrico non accetta i pagamenti parziali, spesso trattenuti dai letturisti affidatari dei servizi di ripartizione spese e riscossione quote in attesa della riscossione da parte dell’amministratore delle quote mancanti;
c) il gestore, in assenza del pagamento dell’intero importo indicato in fattura, provvede alle procedure che portano alla sospensione del servizio idrico per l’intero condominio;
d) in tal modo tutti gli utenti, anche quelli in regola con i pagamenti, subiscono indiscriminatamente un pregiudizio slegato dalla loro posizione contrattuale;
e) le norme dettate in materia di morosità e recupero crediti condominiali, così come modificate dalla legge n. 220/2012, paiono portare a differente conclusione rispetto alla condotta tenuta da Publiacqua;
f) l’art. 63, secondo comma, disp. att. c.c. recita: “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”. La norma è stata inserita nelle disposizioni del codice civile dalla legge n. 220/2012 e vieta (in una prima fase) qualunque pregiudizio verso chi, nell’ambito del condominio, è in regola con i pagamenti. È evidente che la mancanza di riferimento al divieto di sospendere la fornitura di beni o servizi verso chi è in regola con i pagamenti, non può essere intesa come inoperatività rispetto ad essi, poiché in condominio sovente si pagano beni e servizi fruiti comunemente e quindi il distacco dell’utenza da parte del fornitore rappresenta, nei fatti, una violazione di questa norma:
g) sebbene nelle condizioni generali del servizio idrico sia prevista la sospensione della fornitura per il caso di morosità, bisogna operare una distinzione tra contratto bilaterale e contratto plurilaterale. Quello stipulato dal condominio rientra in quest’ultima categoria perché l’amministratore (lo dicono la legge art. 1129 c.c. e la giurisprudenza Cass. SS.UU. n. 9148/08) altro non è che un mandatario di tutti i condòmini, dato che il condominio non è soggetto giuridico a sé stante. Conclusione: la legge è cambiata e siccome ai contratti a prestazioni continuate o periodiche si applica sempre la legge vigente al momento della esecuzione della prestazione (così detta inefficacia sopravvenuta di disposizioni contrattuali contrarie ad un legge successiva alla loro entrata in vigore), la solidarietà attenuata prevista dall’art. 63, secondo comma, disp. att. c.c. deve operare anche rispetto ai contratti condominiali di fornitura del servizio idrico evitando un pregiudizio
economico e sostanziale verso i condòmini in regola con i pagamenti; ciò fintanto che non s’è provato a recuperare il giusto dovuto direttamente dal mal pagatore;
h) tale atteggiamento oltre ad essere intrinsecamente scorretto porta i condòmini in regola con i pagamenti ad assumere un comportamento – leggasi anticipazione delle somme dovute dei morosi – che in un normale sistema di prestazione corrispettiva di servizi (tra fornitore e condòmino), cioè in un rapporto rispetto al quale non incidono i comportamenti di terzi, non avrebbero mai assunto;
i) le condotte sopradescritte rappresentano indubbiamente delle pratiche commerciali scorrette;
l) per prodotto s’intende “qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni” (art. 18, primo comma lett. c), codice del consumo), per pratica commerciale scorretta: “qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori” (art. 18, primo comma lett. d), codice del consumo), per decisione di natura commerciale: “la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione può portare il consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal compierla”, inoltre “è considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o e' idonea a limitare considerevolmente la liberta' di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o e' idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso” (art. 24 Codice del consumo);
m) in questo contesto, pertanto, se ne deve dedurre che “il professionista, nell’ambito di una pratica commerciale deve comportarsi in modo tale da non falsare, con proprie azioni o omissioni, le decisioni del consumatore e quindi anche rispetto all’esecuzione del contratto. In questo contesto è da ritenersi aggressiva la pratica che induce il consumatore (cioè “il condominio e quindi i condòmini dato che la compagine non ha propria personalità giuridica”) a prendere una decisione (pagamento per i morosi) o a subire una conseguenza (distacco della fornitura per tutto il condominio) non dipendente da esso”.
 
 
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