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Agenzia Immobiliare
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Lettera 
14 maggio 2010 0:00
 
Cara Aduc,
Tizio (per ovvie ragioni non posso indicare i nomi) conferiva incarico verbale alla Agenzia Immobiliare Alfa, per la vendita di nr. 2 immobili.
A seguito dell'incarico ricevuto, l'Agenzia - nella persona del suo titolare Sempronio - provvedeva a ricercare eventuali acquirenti.
Il titolare Sempronio della detta Agenzia Alfa, riusciva a trovare un acquirente - Caio - presentato come amico dello stesso Sempronio e persona affidabile garantendo la riuscita dell'affare.
Caio, invero, conferendo mandato scritto all'Agenzia Alfa per il perfezionamento dell'affare e sottoscrivendo proposta di acquisto a cui aderiva l'acquirente Tizio. A seguito di tale operazione Tizio corrispondeva 2000 mila euro all'Agenzia Alfa.
Se nonchè l'affare non aveva più buon esito dato che l'acquirente non intendeva più acquistare gli immobili. Nonostante le garanzie di solvibilità fornite dall'Agenzia.
- Può Tizio chiedere la restituzione delle 2000 euro avendo confidato nella conclusione dell'affare cosi come promesso dall'Agenzia?
- Puo' Sempronio essere ritenuto garante della riuscita dell'affare e garante dello stesso Caio-acquirente?
- Può ritenersi sussistere della responsabilità in capo a Sempronio avendo egli ricevuto incarico e farsi garante della riuscita dell'affare?
Ringrazio fin d'ora per la risposta.
Aristotile, da Barletta

Risposta:
non vi è una risposta univoca. La questione è regolata dall'art. 1754 c.c., secondo cui il diritto al pagamento della provvigione sorge al compimento dell'affare. Il termine è generico e foriero di diverse interpretazioni.
Qui la scheda sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/compravendita+immobiliare_10713.php
Consigliamo di chiedere all'agenzia copia del contratto di conferimento di incarico. Il momento in cui si perfeziona il diritto alla provvigione dovrebbe essere indicato. Occorre poi verificare qual'è il contenuto della proposta di acquisto (se è vincolante o meno per il proponente). Quanto al ruolo di Sempronio, crediamo che non possa essere ritenuto responsabile del cambio di volontà del proponente.
 
 
 
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