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Regolamento condominiale contrattuale
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Lettera 
4 luglio 2024 0:00
 
Salve, avrei bisogno di un vostro competente chiarimento sull'interpretazione del regolamento di condominio contrattuale; in esso recita:
"L'assemblea può deliberare in prima convocazione.......ecc. In seconda convocazione le delibere saranno valide se riporteranno un terzo dei partecipanti al condomino e almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio."
Quanto enunciato coincide col 3 comma del art.1136; più avanti nel regolamento si cita : "Per ogni controversia e interpretazione del presente regolamento di condominio si farà sempre riferimento a quello nazionale, salvi gli usi ed i diritti locali"
Secondo voi può derogare agli altri commi dell'art. 1136, ovvero sono valide le delibere in seconda convocazione su innovazioni, lavori di notevole entità e nomina e revoca amministratore, approvate con un terzo dei millesimi?
Oppure si fara riferimento sempre al 4 comma dell'art.1136 che stabilisce la validità con 500 millesimi?
Ringraziandovi anticipatamente del vostro prezioso aiuto.
Giuseppe

Risposta:
a nostro avviso, non c'è alcuna deroga al 1136, in quanto non sono espressamente indicate le materie da derogare, né le maggioranze da derogare. Diverso se fosse riportato qualcosa di questo genere: "In seconda convocazione, anche per in materia di innovazioni, nomina/revoca ecc., le delibere saranno valide se votate dalla metà più uno dei presenti...."
Ma per come ci ha descritto il regolamento, ci pare che si limiti a parlare di quorum per la validità dell'assemblea e delle delibere, senza menzionare alcuna deroga ai quorum e maggioranze qualificate per le materie di cui ai commi successivi del 1136.
 
 
 
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