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Nomina legale impugnazione delibera assembleare
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Lettera 
15 aprile 2010 0:00
 
Ho ricevuto risposta scritta dall'eminente Avv.Gallucci, circa il quesito posto, sulla competenza di nominare il legale di fronte ad impugnazione delibera assemblea fatta da un condomino. Credo senza ombra di dubbio quanto detto, pero' rimango perplesso nel leggere gli articoli di legge 1130 e 1131 del cc.Il 1131 comma III recita"Qualora la citazione o il provvedimento abbia contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore (i 4 comma dell'art.1130 leggendo, non mi sembrano che siano conformi alla prerogativa dell'amministratore di nominare il legale)il 1131 continua... questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo puo' essere revocato ed e tenuto al risarcimento danni". Infatti a tutt'oggi nessuno sa niente della causa in corso. Ripeto con la massima umiltà, senza mettere minimamente in dubbio quanto espresso dall'eminente Avv.Gallucci, di cui seguo sempre i suoi alti e professionali consigli, e informative. Pero' l'uomo della strada leggendo gli articoli del cc su menzionati, rimane un attimo perplesso a fronte di quanto poi dichiarato, sicuramente in modo eminente dall'Egr. Avvocato. Mi piacerebbe sapere, per mia conoscenza, quale comma dell'art.1130 conferisce all'amministratore il potere di nominare il legale. Ripeto a tutt'oggi l'assise condominiale e ignara della causa incardinata un anno fa. L'amministratore ha convocato un'assemblea ordinaria per il 21 cm,dopo quella convocata il 31 marzo us, che io come presidente ho annullato per vizi di forma (errate consistenza catastali dei partecipanti) si si va avanti con le consistenza catastali, per mancanza delle tabelle millesimale,di cui oltre un anno fa demmo mandato all'amministratore-geometra di redigerle, ma che non ha fatto. L'ultima cosa che mi piacerebbe sapere dall'eminente Avvocato, se l'amministratore e tenuto a possedere le visure catastali o quanto meno i rogiti dei proprietari del condominio, poiche' io da due anni, continuo a scriverlo perche' da indagine da me fatte non risultano accatastate due proprietà, ne' risultano i proprietari da esso indicati, ma che lui continua a portare in assemblea con deleghe a lui intestate. quale è il consiglio del bravo e paziente Avvocato? ritornando solo per un attimo sul mancato avviso della impugnazione della delibera mi chiedo: come fanno i condomini dissenzienti o assenti, ad invocare il 1132 cc? GRAZIE
Emilio, da Napoli (NA)

Risposta:
in effetti le norme del codice non dicono espressamente che l'amministratore può nominare il legale di un condominio per il giudizio d'impugnazione delle deliberazioni assembleari. Tuttavia la Cassazione ha ribadito, in più di un'occasione che "spetta all'amministratore del condominio in via esclusiva la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari (Cass. 12379/92; Cass. 12204/97; Cass. 13331/2000) con la conseguenza che, nei casi in cui egli può resistere in giudizio, è anche legittimato a proporre impugnazione, nel caso di soccombenza del condominio da lui rappresentato, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte dell'assemblea (Cass. 7474/97; Cass. 3773/2001)."(Cass. n. 8286/05).
In sostanza, quindi, il ragionamento è questo:
-un condomino impugna una deliberazione assembleare e fa notificare l'impugnazione all'amministratore;
- l'amministratore è l'unico legittimato ad opporsi senza necessità di autorizzazione assembleare anche per l'eventuale giudizio d'appello;
-ne discende che l'amministratore può nominare il legale e proseguire l'azione senza alcuna necessità di ratifiche dell'assemblea.
Sta alla sensibilità del professionista decidere se agire così o fare decidere ai condomini se opporsi all'impugnazione o meno.
Nei giudizi d'impugnazione delle delibere non trova applicazione l'art. 1132.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: http://sosonline.aduc.it/info/gallucci.php
 
 
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