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Partecipazione successiva ad innovazione
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Lettera 
7 aprile 2010 0:00
 
Nel mio palazzo e' stato installato piu' di 10 anni fa un ascensore condominiale e la spesa e' stata sostenuta soltanto da un condomino. Ora vorrei utilizzare insieme ad altri condomini l'ascensore stesso e rilevare dal proprietario quota parte. In base all'art. 1121 (Innovazioni gravose o voluttuarie) dovrei accollarmi quota parte delle spese originariamente sostenute. E' legittimo decurtare tale costo della svalutazione dell'impianto (eventualmente valutata da un tecnico) e del beneficio fiscale che ha goduto il proprietario per rimborso irpef spese di ristrutturazione ed eventuali contributi erogati dallo stato ? La domanda e' rivolta per individuare un giusto prezzo che non faccia sorgere per il futuro diatribe legali. ringrazio per la consulenza.
Flavio, da Verona (VR)

Risposta:
al riguardo le segnalo quello che è l'orientamento costante della Corte di Cassazione in tema di subentro nell'uso di un bene ex art. 1121 c.c.: “tale proposizione normativa, che consente ai condomini dissenzienti di partecipare in un secondo momento ai vantaggi della innovazione contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera, interpretata secondo la sua ratio, non può revocarsi in dubbio che i condomini i quali vogliono successivamente giovarsi della innovazione, divenendo partecipi della comproprietà dell'opera e acquistare una posizione che non avevano voluto all'inizio, debbono pagare le spese impiegate per l'esecuzione dell'opera, aggiornate al valore attuale.
Infatti è soltanto in virtù di tale norma che essi possono, ope legis, acquistare la comproprietà dell'opera, ma per evitare arricchimenti a danno o a vantaggio dei condomini che per primi l'hanno voluta devono pagare pro quota quello che sarebbe stato il costo d'allora con moneta presente”(cfr. Cass. 18 agosto 1993, n. 8746)
Il fatto che il condomino abbia ottenuto facilitazioni fiscali per l'utilizzo del bene non ha influenza ai fini della determinazione della somma da corrispondere per subentrare nella proprietà e nell'uso del bene medesimo.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: http://sosonline.aduc.it/info/gallucci.php
 
 
 
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