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Ripartizione spese condominiali
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Lettera 
15 aprile 2010 0:00
 
I miei quesiti sono:
1) L’assemblea ha deliberato anni fa di ripartire la spesa per lo sgombero neve in modo che i pochi residenti paghino il 60% della spesa e il rimanente 40 venga ripartito per millesimi. Ora vorremmo cambiare la decisione, che mi hanno detto sia illegittima. Basta la maggioranza degli intervenuti con magg. millesimi?? e se non c’è la maggioranza su quali basi posso chiedere che sia annullata la decisione perché illegittima??? In base all’art 1123 anche se alla fine dice: salvo diversa convenzione?? La decisione presa dall’assemblea non può essere considerata questa “diversa convenzione”?
2) L’assemblea ha anche deliberato che, visto esserci in condominio delle persone che hanno i cani, ma non sanno tenerli e sono molto maleducati (lasciano che i cani facciano cacca nelle parti comuni, che sporchino moltissimo le scale e le parti comuni), venga fatta pagare una spesa aggiuntiva delle pulizie ai possessori dei cani in questione. é possibile una decisione cosi'? tornando al dubbio precedente, non può rientrare anche questa decisione nel caso “salvo diversa convenzione” dell’art. 1123?? Vi ringrazio anticipatamente.
Silvia, da Giaveno (TO)

Risposta:
entrambe le decisioni prese dall'assemblea, se non hanno riportato il consenso di tutti i comproprietari (è questo il senso della locuzione salva diversa convenzione) devono essere considerate nulle. Pertanto può diffidare l'amministratore affinché applichi i criteri legali di ripartizione delle spese (artt. 1123, 1124 e ss. del cod. civ.) riservandosi la facoltà d'impugnare la deliberazione nel caso persistesse l'attuale situazione.
 
 
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