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canone transitorio
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Lettera 
19 dicembre 2018 0:00
 
Gentilmente volevo sapere per un canone transitorio di tre mesi rinnovabile fino al 18 mese è obbligatorio il canone concordato o anche libero? come si calcola il canone concordato, si può fare la cedolare secca al 10% con il canone libero o solo con il concordato?
grazie Distinti saluti
Luigino, dalla provincia di RM

Risposta:
Contratti di natura transitoria e quelli per studenti universitari.
Si tratta, in ambedue i casi, di contratti stipulati sulla base di accordi locali tra il Comune, le associazioni di proprietari e quelle di inquilini, le aziende per il diritto allo studio, le associazioni di studenti e le cooperative od enti non lucrativi che operino nel settore.
I contratti di natura transitoria possono avere durata da un mese a diciotto mesi e devono obbligatoriamente essere legati ad esigenze temporanee del proprietario o dell'inquilino (come, tipicamente, la mobilita' lavorativa), che siano tra quelle individuate dagli accordi locali tra associazioni di proprietari e associazioni di inquilini.
Sui contratti dev'essere chiaramente riportata l'esigenza temporanea che ha determinato la sottoscrizione e devono esservi allegate prove scritte al riguardo. Prima della scadenza del contratto il soggetto interessato dovra' confermare alla controparte l'eventuale permanere della propria esigenza con lettera raccomandata a/r.
In caso contrario, o comunque se le esigenze temporanee vengono meno, il contratto diventa un normale "4+4".
I contratti per studenti sono riservati invece agli iscritti a corsi universitari in un comune diverso da quello di residenza e possono durare dai sei mesi ai tre anni (rinnovabili alla prima scadenza salvo disdetta dell'inquilino/studente). Possono essere firmati da singoli o gruppi di studenti o direttamente dalle aziende per il diritto allo studio.
Per ambedue i tipi di contratti i canoni di locazione vengono concordati dalle parti all'interno di fasce minime e massime di oscillazione definite a livello locale, tenendo in considerazione le caratteristiche dell'edificio e dell'unita' immobiliare nonche' (per quelli riservati agli studenti) la zona ove si trova l'alloggio.
E' sempre indispensabile la forma scritta e la redazione del contratto deve obbligatoriamente seguire dei modelli-tipo (allegati B e C del DM 16/1/2017). La sottoscrizione puo' avvenire con l'assistenza di un'associazione di inquilini (Sunia, Sicet, Uniat, Unione Inquilini, etc.) oppure ad un'associazione di proprietari (Asppi, Confappi, Union Casa, Uppi, etc.). Se la sottoscrizione NON è assistita, da sapere che deve comunque essere apposta un'attestazione ("bollino") da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale.
Per le altre info consulti la ns. scheda, voce Agevolazioni fiscali: https://sosonline.aduc.it/scheda/contratti+affitto+guida_15107.php
 
 
 
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