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Allontanamento dalla casa coniugale e diritto a indennizzo
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Osservatorio legale di Smeralda Cappetti
14 marzo 2025 9:40
 
  
La vicenda riguarda due ex coniugi comproprietari di un immobile ove avevano convissuto fino a quando l’ex moglie aveva deciso di allontanarsi volontariamente rimanendovi a vivere solo l’ex marito.
Dopo la sentenza di divorzio, l’ex moglie chiedeva e otteneva dal Tribunale la condanna di quest’ultimo a pagarle un indennizzo per ogni mese di occupazione dell’immobile fino al rilascio.
L’ex marito proponeva appello eccependo, tra l’altro, che l’appellata non aveva mai chiesto di voler godere dell’immobile comune dal quale si era volontariamente allontanata e che l’assegno di separazione riconosciuto in favore della stessa avrebbe avuto anche la funzione di compensarla del mancato godimento dell’immobile.

La Corte di Appello (Venezia 2030/2024) ha rilevato invece che l’abbandono dell’immobile era stato determinato dal venir meno delle condizioni per la convivenza tra coniugi. Non sussisteva la possibilità di uso diretto, ancorché turnario, del bene da parte di entrambi i comproprietari. La richiesta di esercitare il proprio diritto al godimento dell’immobile, si evinceva dal ricorso per separazione giudiziale: la moglie aveva chiesto che la casa coniugale venisse assegnata al marito sino al momento in cui fosse stato reperito un acquirente; e che venisse posto un corrispondente obbligo a carico dell’appellante di versare alla ricorrente un’indennità pari al 50% del valore locatizio di mercato dell’immobile.

Pertanto, il mancato godimento da parte di uno dei comproprietari di un immobile, può cagionare allo stesso un danno meritevole di essere ristorato solo dal momento in cui detto comproprietario abbia cessato di mostrare acquiescenza all’altrui uso esclusivo e abbia preteso di esercitare il proprio diritto di godere del bene.


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