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Assegnazione casa coniugale. Si perde se nel divorzio non viene ribadita
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Osservatorio legale di Sara Astorino
8 aprile 2025 17:17
 

Nei procedimenti su separazioni o divorzi spesso si sente far riferimento all’assegnazione della casa coniugale.
Con la locuzione “assegnazione della casa coniugale” si fa riferimento al provvedimento emesso dal Giudice che consente ai figli di continuare a vivere nella casa in cui si è svolta la vita familiare.
Va, quindi, precisato che il genitore vive nella casa solo perché questa è stata assegnata ai figli, e non a lui come spesso erroneamente si pensa.
Da ciò deriva che nel momento in cui i figli “abbandonano” la casa dove sono cresciuti, l’assegnazione viene meno. Il coniuge, che fino a quel momento aveva vissuto nella stessa, o la lascia, nelle ipotesi in cui la casa è di esclusiva proprietà dell’altro, oppure versa l’indennità di occupazione, nel caso in cui la casa sia di entrambi ma solo lui vi abiti.
Tuttavia, con la sentenza n. 7425 del 20 Marzo 2025, la Corte di Cassazione ha sancito un principio molto interessante ed in un certo senso innovativo.
Che accade se, in sede divorzio, la richiesta di assegnazione della casa coniugale o familiare non viene reiterata?
La Corte ha sancito che “con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi, anche per quanto riguarda l'eventuale assegnazione della casa familiare ad uno di loro; pertanto, il coniuge assegnatario della casa coniugale in sede di separazione, che sia anche comproprietario dell'immobile, qualora la sentenza di divorzio non ne preveda l'assegnazione, non ha più diritto all'utilizzo esclusivo del bene.”


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