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Registrazioni lecite se servono a difendersi in giudizio
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Osservatorio legale di Sara Astorino
9 aprile 2025 11:56
 
  Nell’ultimo periodo la Corte di Cassazione sembra essersi concentrata su quelle che sono le prove che possono essere utilizzate nei giudizi.
Numerose sono le pronunce ove si fa riferimento alle chat presenti sui social media, alle foto pubblicate e a molto altro ancora.
Con l’ordinanza n. 5844 del 05 Marzo 2025, la Corte di Cassazione si è concentrata sulla possibilità di utilizzare in giudizio le registrazioni, effettuate con il telefonino, senza il consenso dell’altra parte.
Ed ha statuito che queste registrazioni sono lecite, anche se manca il consenso, solo se la registrazione stessa serve ad esercitare, in un giudizio, il diritto di difesa.
Ed ancora, con la stessa ordinanza, la Corte ha precisato che la condotta è lecita anche se non sussiste, nel giudizio, una perfetta coincidenza tra chi è registrato nella conversazione e quelle che sono le parti processuali. 
Tuttavia la registrazione, per essere considerata lecita e quindi utilizzabile in giudizio, deve essere effettuata solo per perseguire la finalità della difesa e solo per un periodo di tempo strettamente necessario. 
Perché la Corte è arrivata a prendere questa decisione?
Si è partiti dalla vicenda di un medico che, senza autorizzazione, aveva registrato una conversazione avuta con un collega, al fine di utilizzare la stessa conversazione contro il Direttore da lui stesso denunciato.
Il Collega, una volta appreso di essere stato registrato senza il suo consenso, si rivolgeva all’Ordine dei medici.
Così si avviava un lungo iter giuridico culminato con la decisione della Corte di Cassazione.
Corte che, come anticipato, ha ritenuto che il diritto di difesa consente di prescindere dal consenso della parte interessata, a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al suo perseguimento. 

Bisogna, tuttavia, chiarire due circostanze.
La prima è che quanto deciso dalla Corte di Cassazione si inserisce in un contesto decisionale ben più ampio dove, ormai da tempo, si è stabilito che le registrazioni, anche in assenza di consenso, non determinano nessuna conseguenza a carico di chi le effettua a patto che non le divulghi e che utilizzi le stesse esclusivamente in un ambito giudiziale.
La seconda è che non sempre le registrazioni potranno essere utilizzate poiché la decisione finale spetta al giudice che dovrà valutare anche la lesione del diritto alla privacy dell’altro, o degli altri soggetti, registrati.


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