testata ADUC
Apple, consigli per i consumatori dopo la condanna dell'Antitrust
Scarica e stampa il PDF
Osservatorio legale di Antonello Polito
27 gennaio 2012 11:42
 
Nel periodo immediatamente pre-natalizio, l’Autorità deputata alla garanzia del Mercato e della Concorrenza, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha inferto pesanti sanzioni alle società che, in forma separata ma sostanzialmente coordinata (ovvero: Apple Sales International, Apple Italia S.r.l., Apple Retail Italia S.r.l.), rappresentano e distribuiscono i prodotti Apple nel nostro Paese.
La condanna, forse in quanto comminata a ridosso del periodo più consumistico dell’anno, non ha avuto il risalto informativo che probabilmente avrebbe dovuto, data non solo la gravità delle contestazioni elevate, ma soprattutto la capillarità del comportamento commerciale contestato.
Rimandando ad altra sede una lettura meditata dell’articolato provvedimento di condanna dell’Autorità Antitrust, preme invece al momento valutare quali potrebbero essere gli effetti immediati nei confronti degli acquirenti dei prodotti Apple, e delle eventuali azioni da intraprendere a tutela dei propri acquisti.
Per far ciò, appare necessario partire dalle pratiche commerciali scorrette ed aggressive contestate alla casa americana ed ai relativi distributori nazionali; pratiche che sono fondamentalmente due:
a)      La pressoché totale mancanza di informazioni fornita ai clienti in ordine alla sussistenza ed alle caratteristiche della garanzia legale (obbligatoria ed irrinunciabile per legge) per tutti i prodotti venduti (2 anni + 2 mesi dalla vendita, per ogni difetto di conformità);
b)      L’aggressiva proposta commerciale inerente la stipula della garanzia convenzionale annuale Apple (c.d. ‘Apple Care Protection Plan’ – A.P.P.), unitamente alla mancanza di informazioni inerente i suoi contenuti ‘aggiuntivi’ rispetto a quella legale.
All’interno di queste pratiche scorrette, inoltre, si articolano due ulteriori sotto-pratiche, che possono così sintetizzarsi:
a.1) il “proposito di Apple di rifiutare in generale il riconoscimento e la prestazione della garanzia legale di conformità, rinviando a quella convenzionale di un anno riconosciuta quale produttore, dando risposte non chiare al momento della richiesta della prestazione di garanzia legale […] e richiedendo appunto al consumatore di provare il difetto di conformità, salvo i casi in cui l’interlocutore dimostri una particolare insistenza” (dal par. n. 155 del provvedimento);
b.1) la “pretesa che dopo i primi sei mesi dall’acquisto il consumatore debba provare il difetto di conformità (eventualmente tramite perizia) rifiutandosi di accettare la denuncia ai sensi del Codice del Consumo e prendere in carico i prodotti, configura la frapposizione ingiustificata ed emulativa di un ostacolo all’esercizio dei rimedi legali previsti dall’art. 132, comma 2, del Codice del Consumo” (par. n. 156 provv.).
In altre parole, la Apple agiva in contravvenzione alle regole consumeristiche sia prima della stipula del contratto, per ridurre il valore della garanzia legale ed indurre il consumatore a stipulare quella convenzionale Apple con un ulteriore pagamento, che dopo la stipula del contratto, in sede di prestazione della/e garanzia/e previste, frapponendo tra la denuncia del vizio e l’accettazione del bene in garanzia, ulteriori (illegittimi) ostacoli alla operatività della copertura.
Sulla scorta di tali elementi, e dato il periodo estremamente lungo durante il quale tale illegittima attività ha avuto corso (“almeno a partire dal 2007”, come specifica il provvedimento sanzionatorio), ci si pone la questione di come un acquirente di prodotti Apple si debba comportare, per non incorrere in insidiose decadenze e/o prescrizioni di legge nei confronti della casa produttrice di Cupertino.
A tal fine, divideremo gli acquirenti Apple in quattro diverse categorie:
1)      Acquirenti di prodotti dal 2007 al dicembre 2009, senza garanzia convenzionale aggiuntiva annuale (d’ora in poi: A.P.P.);
2)      Acquirenti di prodotti dal 2007 al dicembre 2009, con stipula di A.P.P. aggiuntiva;
3)      Acquirenti di prodotti dal 2010 al 2011, senza A.P.P.;
4)      Acquirenti di prodotti dal 2010 al 2011, con A.P.P.
§
1 – per la prima categoria, purtroppo, non sembra ci sia molto da fare per far rientrare il prodotto nella garanzia legale, spirando questa (al più tardi, per acquisti effettuati nel dicembre 2009), nel febbraio dell’anno trascorso… Tuttavia, qualora ve ne siano i presupposti, si potrebbe comunque ricorrere alla contestazione di mancata assistenza, sulla quale si veda il punto n.5.
2 – per la seconda categoria, per acquisti effettuati da fine 2008, si potrà richiedere ad Apple l’estensione della garanzia legale a 2 anni + 2 mesi, a cui far proseguire quella convenzionale di 90 giorni + 1 ulteriore anno, per un totale di 3 anni + 5 mesi di garanzia globale a partire dalla data dell’acquisto.
3 – per la terza categoria, converrà inviare ad Apple una comunicazione con la quale si chiede il formale riconoscimento della garanzia legale di 2 anni e 2 mesi dalla data di acquisto, per non incorrere in decadenze di legge, e non aver problemi qualora il difetto del bene si dovesse manifestare dopo la scadenza del primo anno di garanzia;
4 – per la quarta categoria, converrà inviare ad Apple una comunicazione con la quale richiedere formalmente ad Apple l’estensione della garanzia legale a 2 anni + 2 mesi, a cui far proseguire quella convenzionale di 90 giorni + 1 ulteriore anno, per un totale di 3 anni + 5 mesi di garanzia globale a partire dalla data dell’acquisto.
5 – A tali aspetti, come si anticipava, si potrà, per tutte le categorie sopra riportate, poi ricorrere ad un’azione residua: quella della contestazione per mancata assistenza. Si ricorda che la condanna dell’Autorità Antitrust ha evidenziato come Apple abbia tentato (e, pertanto, è lecito aspettarsi che sia anche riuscita, in qualche caso…) di negare la propria assistenza oltre il primo anno dall’acquisto del prodotto. Qualora, allora, si avesse prova della richiesta di assistenza, l’omissione di accettazione e di mancata assistenza da parte del rivenditore e/o di Apple configura una violazione dei termini legali del contratto di vendita ed un danno, il cui termine di azionabilità (ex art. 2946 C.c.) arriva a ben 10 anni… Pertanto, anche per acquisti che risalgono al 2007, qualora vi siano i presupposti sopra indicati, si potrà agire nei confronti del rivenditore e/o di Apple per il risarcimento del relativo danno.
 
* Avvocato in Torino.
 
 
OSSERVATORIO LEGALE IN EVIDENZA
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS