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Censura forum. Ricorso per Cassazione: difendere Costituzione e liberta' di manifestazione del pensiero
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Osservatorio legale 
15 luglio 2008 0:00
 
Pubblichiamo il ricorso per Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Catania che, pur dissequestrando gran parte degli interventi del forum sequestrato dalla Procura della Repubblica nel 2006, ha mantenuto oscurati quelli oggetto di indagine penale. Fra le motivazioni dei Giudici anche quella secondo cui la Costituzione difende e tutela "la religione" in se' per se' piuttosto che gli individui che, in quanto tali, singolarmente hanno il diritto di professarla liberamente. Ricordiamo che invece la Costituzione ha come destinatario la Persona, non le Fedi religiose, le Teorie scientifiche, o i Dogmi di qualsiasi natura. 
Crediamo che quanto accaduto a Catania rappresenti una pericolosa vicenda giudiziaria di censura anticostituzionale e procederemo in tutti i gradi di giudizio per ottenere una pronuncia che si conformi alla legge e alle normative di rango superiore, anche internazionale.
Qui tutta la vicenda, curata legalmente dagli avvocati Claudia Moretti ed Emmanuela Bertucci: clicca qui
 
 
CORTE DI CASSAZIONE
Ricorso ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
L'Aduc - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori, corrente in Firenze, via Cavour , 68, in persona del rappresentante legale p.t. Vincenzo Donvito, nato a Gioia del Colle (BA) il 20 febbraio 1953, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Mellini del foro di Roma con studio in Roma, Piazza Bainsizza, 1, come da mandato in calce al presente atto, presso il cui studio si domicilia
avverso
l'ordinanza, emessa dal Tribunale del Riesame di Catania in data 30 giugno 2008 (reg. lib. 309/07), nella parte in cui parzialmente rigettava l'appello proposto dal ricorrente in merito alla richiesta di dissequestro dei messaggi oggetto dei reati di cui all'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dal P.M. in data 11.10.2007 nell'ambito del procedimento penale r.g.n.r. 5579/07 Procura della Repubblica di Catania
PREMESSO CHE
-        con decreto del 15 novembre 2006 il Pubblico ministero Dott. Luigi Lombardo disponeva, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., in relazione al procedimento penale n. 10612/06 r.g.n.r. ignoti, il sequestro preventivo d'urgenza mediante eliminazione del forum raggiungibile alla url clicca qui di due gruppi di discussione: “LUCIO MUSTO, CASCIOLI, ALEX ECCETERA...” (id 153595); “GESU' E' UN BASTARDO E BASTARDI SONO I SUOI SEGUACI” (id 158875);
-        il sequestro veniva poi convalidato dal GIP del Tribunale di Catania, dott. Cacciatore, in data 20.11.2006;
-        che le pagine web oggetto di sequestro sono di proprietà di ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori;
-        che in data 8 ottobre 2007 Aduc ne chiedeva il dissequestro al Pubblico Ministero;
-        che il Pubblico Ministero ritenendo di non dover procedere al dissequestro deferiva la questione al Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Sebastiano Cacciatore;
-        che in data 25 ottobre 2007 il Gip rigettava con ordinanza l'istanza;
-        che tale provvedimento veniva impugnato innanzi al Tribunale del riesame di Catania ex art. 322 bis c.p.p. (reg. Trib. Lib. 309/07);
-        che in data 30 giugno 2008 il Tribunale del riesame di Catania provvedeva con ordinanza, accogliendo parzialmente l'appello e rigettandolo nella parte in cui si chiedeva altresi' il dissequestro dei messaggi oggetto dei reati di cui all'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dal P.M. in data 11.10.2007 nell'ambito del procedimento penale r.g.n.r. 5579/07 Procura della Repubblica di Catania. Il Tribunale pertanto manteneva il sequestro preventivo in relazione a questi ultimi interventi;
-        che detto provvedimento e' stato comunicato ai difensori dell'Aduc nel grado di appello in data 7 luglio 2008 (doc. 1) ;
-        che l'Aduc intende ricorrere per Cassazione avverso il predetto provvedimento per i seguenti motivi:
1) Inosservanza della norma extrapenale art. 21, comma 6 Cost. Illegittimita' del sequestro preventivo poiche' non attinente a reati contro il buon costume
Il Tribunale del Riesame ha parzialmente accolto l'appello proposto, mantenendo invece il sequestro per i messaggi oggetto dei reati di cui all'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dal P.M. in data 11.10.2007, segnatamente gli art. 81 cpv. e 403, commi 1 e 2 c.p. Tale sequestro preventivo penale - disposto e mantenuto, nonostante la successiva richiesta di revoca, al fine di evitare che i reati di cui all'art. 403 c.p. venissero portati ad ulteriori conseguenze – non poteva essere ab origine disposto, e successivamente mantenuto, poiche' esiste nell'ordinamento una norma extrapenale, l'art. 21, comma 6 Cost. che espressamente consente la limitazione dell'esercizio della liberta' di espressione del proprio pensiero nei soli casi di manifestazioni (in qualsiasi modo esplicitate e diffuse) contrarie al buon costume.
Non avendo il reato contestato, anche ab origine in punto di fumus commissi delicti, alcuna attinenza con il buon costume, ed essendo il limite costituzionale all'esercizio del diritto stesso tassativo, ha errato il Tribunale del Riesame di Catania poiche' mantenendo il sequestro non ha osservato ed applicato la norma extrapenale di cui all'art. 21 comma 6 Cost. Tale violazione di legge viene dedotta per la prima volta in questa sede poiche' e' solo nell'ordinanza del Tribunale del Riesame che si porta il concetto di contrarieta' al buon costume a sostegno del provvedimento, e pertanto tale motivo di ricorso e' pienamente ammissibile ai sensi dell'art. 609, comma 2 c.p.p.
2) Erronea applicazione della norma extrapenale art. 21, comma 6 Cost. Illegittimita' del sequestro preventivo poiche' l'offesa ad una confessione religiosa non e' contraria al buon costume.
E se anche il Tribunale avesse al contrario applicato il dettato costituzionale di cui all'art. 21 comma 6 Cost., ritenendo il sequestro preventivo legittimo poiche' l'offesa ad una confessione religiosa e' contraria al buon costume, i giudici hanno erroneamente applicato la norma de quo.
Cio' perche' la formulazione dell'art. 21 comma 6 Cost che vieta la diffusione di manifestazioni del pensiero contrarie al “buon costume”, benche' appaia ad una prima lettura estremamente ampia, e' stata, sia dal Costituente che dalla dottrina e giurisprudenza successiva e costante, chiaramente delimitata alla sola sfera di cio' che e' suscettibile di offendere il pudore sessuale.
Difatti, nel corso degli anni, giurisprudenza costituzionale (ex multis, Corte Cost. 19 febbraio 1965, n. 9; 28 novembre 1968, n. 120; 16 marzo 1971, n. 49; 6 dicembre 1988, n. 1063, Corte Cost. 27 luglio 1992, n. 368) e dottrina maggioritaria si sono chiaramente assestati su una definizione (ai fini della rilevanza costituzionale) di buon costume attinente alla sola sfera sessuale: “Ciò, sulla base sia del già richiamato generale criterio orientativo ai sensi del quale, vertendosi in materia di diritti di libertà, ogni limitazione agli stessi deve essere intesa come eccezionale, e cioè nel senso più restrittivo possibile; sia dei lavori preparatori, nel corso dei quali, com'è noto, non solo la dizione "buon costume" venne preferita a "pubblica moralità" (approvata in Prima Sottocommissione e rigettata in sede di Commissione riunita) ma neppure trovò adito la proposta dell'On. Moro di introdurre, accanto ad esso, la limitazione della "morale". Peraltro, l'inappellabilità alla "morale comune" sembra difficilmente contestabile anche in considerazione della genesi storica e della natura della libertà di manifestazione del pensiero, che nasce e trova ragione di tutela da parte dell'ordinamento proprio in quanto "libertà ontologicamente antagonistica" (Franzoni S., “Pubblicazioni e spettacoli "osceni": interpretazione o libertà?”, Dir. Informatica 2005/06, p. 987 ss.).
Se dunque contraria al “buon costume” e' genericamente la manifestazione del pensiero che offenda il pudore sessuale della collettivita', occorre poi precisare che la stessa Costituzione pone una chiara riserva di legge sui provvedimenti che siano “adeguati a prevenire e reprimere le violazioni”. Non gia' dunque qualsiasi manifestazione del pensiero relativa alla sfera sessuale e' vietata (e cio' ragionevolmente, data l'estrema soggettivita' del pudore sessuale) ma solo quelle che il legislatore ha ritenuto di dover individuare come prevenibili (a priori) e sanzionabili (a posteriori).
E tali manifestazioni sono, a titolo esemplificativo, le condotte penalmente rilevanti di cui al Titolo IX “Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume” del codice penale o la Legge 75/58, non gia' l'offesa ad una confessione religiosa.
Venendo al caso di specie, infatti, la qualificazione giuridica degli scritti sequestrati, di cui all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, e' stata chiaramente individuata nelle offese alla religione cattolica che nulla hanno a che vedere con il buon costume. Tali scritti sono stati ritenuti offensivi della religiosita', non gia' del pudore sessuale di chi li ha letti, dei cattolici o dei ministri di culto. Ne' si puo' in alcun modo includere il sentimento religioso nel concetto di buon costume (gia' enucleato e ricostruito sopra). Si tratta di manifestazioni del pensiero la cui presunta natura vilipendiosa non ne consente per ciò solo il sequestro possibile ai sensi dell'art. 21 comma 6 Cost.
Tali espressioni ricadono comunque nella tutela di cui sopra, nella misura in cui non si puo' ritenere che esse abbiano carattere o contenuto sessualmente “osceno” nell'ottica costituzionale, poiché la rappresentazione degli atti e degli istinti sessuali in esse contenuti (per quanto volgare e grossolana essa sia) non è fine a se stessa, ma è strumentale all'espressione di un pensiero critico nei confronti di atteggiamenti e prese di posizione dei vertici ecclesiastici sul tema di cronaca dei numerosi procedimenti giudiziari in corso prevalentemente negli Stati Uniti che vedono diversi sacerdoti imputati del reato di pedofilia. Perché tali scritti potessero qualificarsi come osceni, “e dunque tali da offendere il buon costume, sarebbe stato necessario che fossero state tali da suscitare nell'osservatore desideri erotici e forme di eccitamento (ex plurimis recentemente Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 37395 del 02/07/2004) il chè è escluso in termini assoluti [...] dal contenuto [...] degli atti rappresentati. [...] Pertanto, nella condotta qualificata dal Pm come vilipendio al ministro di culto [...] non è stato violato poiché manca un'offesa al pudore sessuale, ravvisandosi, al più, l'offesa alla pubblica decenza - che non costituisce un limite costituzionale - intesa come complesso di regole di compostezza, correttezza, decoro, convenienza che, in un contesto storico determinato, informano il comune sentire di una collettività.” (Tribunale Latina, Sentenza del 24 ottobre 2006, n. 1725)
Seppur la forma di quanto detto ben possa risultare di estrema volgarita' nei riferimenti a sesso e sodomia, non mirano a corrompere il pudore della collettività dei fedeli, ma sono finalizzate a manifestare il pensiero critico degli utenti-indagati circa la contraddizione, a loro modo di vedere, tra le proclamazioni astratte della Chiesa come istituzione e i comportamenti in concreto praticati da alcuni suoi membri, in reazione agli scandali a sfondo sessuale che hanno recentemente coinvolto alcuni sacerdoti tanto da scuotere l'intero popolo dei fedeli. Tale violazione di legge viene dedotta per la prima volta in questa sede poiche' e' solo nell'ordinanza del Tribunale del Riesame che si porta il concetto di contrarieta' al buon costume a sostegno del provvedimento, e pertanto tale motivo di ricorso e' pienamente ammissibile ai sensi dell'art. 609, comma 2 c.p.p.
 3) Erronea applicazione della legge penale art. 403 c.p. Erronea individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma.
Erra altresi' il Tribunale del Riesame quando anche solo astrattamente ravvisa nei forum oggetto di sequestro la sussistenza del fumus boni juris in merito al reato di cui all'art. 403 c.p. Costituisce erronea interpretazione ed applicazione della norma l'assunto per cui non occorrerebbe, ai fini della rilevanza penale del fatto, che le espressioni offensive siano rivolte a fedeli ben individuati, e non genericamente riferite alla loro indistinta generalita'. Si legge infatti: “Ed invero, sebbene i progetti di riforma in materia prevedono una disciplina radicalmente diversa che mira alla tutela da comportamenti lesivi della liberta' religiosa degli individui e non del “patrimonio ideologico” delle confessione, allo stato, non puo' disconoscersi che la Carta fondamentale protegga l'interesse religioso in se' sanzionandosi penalmente ex art. 403 c.p. il vilipendio di coloro che “indistintamente” la professano”.
Il Tribunale erroneamente applica l'art. 403 c.p. che non puo' trovare altra lettura se non quella costituzionalmente orientata di seguito proposta ossia che non c'e' offesa se non vengono individuati i singoli individui, soggetti passivi della norma e portatori del bene giuridico da essa tutelato. Nel rapporto fra l'art. 403 del codice penale, posto a fondamento della censura fatta ai danni del sito Aduc, e l'art. 21 della Costituzione che sancisce il diritto di tutti a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, c'è qualcosa che non quadra. Chi e che cosa protegge la nostra Costituzione? Protegge l'individuo o le fedi? I sentimenti e la dignità di ogni singolo essere umano o le teorie religiose in sé e per sé? Riteniamo che non possa darsi altra lettura dell'articolo di riferimento, se non quella costituzionalmente orientata: ossia, che, oggetto del bene tutelato dalla norma penale non è, come pure la dizione lascia pensare, la fede o la confessione religiosa, ma la persona (fisica o giuridica) che ha il diritto di non essere offesa in quanto appartenente ad essa, la persona determinata o determinabile. Ragioni logiche, sistematiche e di raccordo con la Costituzione ci inducono a sostenere questa tesi:
a)      Se così non fosse non si capisce perchè la norma esplicitamente punisce non l'offesa alla confessione tout court ma solo e in quanto commessa “mediante vilipendio di chi la professa”. È chiaro che l'intento del legislatore è quello di non lasciare l'offesa alla religione disancorata/distinta dal rispetto della persona in quanto tale, ma di punirla solo laddove accompagnata all'offesa e al vilipendio di quest'ultima;
b)      Se così non fosse si violerebbe il precetto costituzionale che vuole libera la manifestazione pubblica del pensiero e che, a fronte di un diritto fondamentale e soggettivo (della persona), sancito espressamente all'art. 21, contrappone un bene generico, quale la fede religiosa, teorico, astratto, fumoso, degno di dibattito e, chissà, di superamento e soprattutto non riconducibile ad un soggetto specifico che ne porta gli oneri e gli onori;
c)      Ciò è confermato dalla circostanza che il bene “fede religiosa” come fatto privato è tutelato dalla costituzione come liberamente professabile (in positivo), ma non come bene in sé e per sé da difendere dalle critiche o dai dissensi - peggio ancora - dal dibattito anche aspro (in negativo)!
d)      Ciò del resto non può non essere posto che la laicità che informa, o dovrebbe informare, strictu sensu, lo Stato porta ad escludere che nel sistema normativo vigente possa trovare giustificazione alcuna tutela generica del sentimento religioso. La nostra Costituzione, di impianto laico e personalistico, non protegge astrazioni, tesi, teorie, religioni di per sé, ma solo i soggetti, persone fisiche e giuridiche determinate, individui, unici soggetti di diritti e doveri. L'art. 2 della Costituzione parla di diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia (sempre come singolo) NELLE (non DELLE) formazioni sociali in cui svolge la sua personalità.
e)      Tale lettura del resto è stata avallata dalla giurisprudenza, a nostro avviso più illuminata (“... il reato in questione ... (sussiste) solo se l'offesa sia rivolta a fedeli ben individuati e non anche quando, come nel caso di specie, concerna la loro indistinta generalità”) Tribunale di Venezia 10 marzo 1992
Insomma, per fare un esempio che esuli da questioni prettamente religiose, sì da non temere nuova censura, non basta dire:
-          “schifoso ambientalista” offendendo direttamente la formazione sociale di chi tutela i diritti diffusi relativi all’ambiente, non basta neppure dire:
-          “maledetti ambientalisti” offendendo genericamente e indistintamente una classe di persone non identificabili,
ma sarebbe, invece, epitetare e vilipendere
-          tizio o caio in quanto e perché professante l’ambientalismo;
-          l’associazione “amici per l’ambiente” sita in… con rappresentante legale tizio…in quanto professante l’ambientalismo. Non solo, ma occorrerà anche offendere i valori etico spirituali che questi professano, altrimenti si verte nella banale ingiuria/diffamazione. Per concludere sul punto, nessun commento pubblicato nei forum sequestrati consente di individuare la persona, o le persone fisiche/giuridiche soggetto passive di vilipendio, e tale circostanza, verificabile ictu oculi già a una prima lettura del contenuto dei forum da parte del pubblico ministero, avrebbe dovuto condurlo ad escludere la sussistenza del reato.
4) Erronea applicazione della legge extra-penale, art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana. Inosservanza della legge extra-penale, art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana. Erronea individuazione dell'ambito applicativo del divieto di sequestro di cui all'art. 21, comma 3. Erronea interpretazione restrittiva del concetto di “stampa” che esclude l'informazione “non ufficiale”.
Il Tribunale del Riesame di Catania erroneamente applica il dettato costituzionale di cui all'art. 21 Cost. ritenendo che le limitazioni poste al sequestro preventivo di cui al comma 3 non si applichino ai “forum” pubblicati con il mezzo di Internet, quale quello oggetto di sequestro. Per questo motivo, il Tribunale ha ritenuto pienamente e validamente applicate dal PM e dal GIP, rispettivamente le norme che hanno consentito il sequestro e il successivo rigetto dell'istanza per la sua revoca.
Ritiene infatti il giudicante che detti scritti, seppur costituenti “pubblicazione”, non siano comunque assimilabili ne' al concetto di “stampa” intesa come “stampa cartacea”, ne' al concetto di “prodotto editoriale” (L. 62/01) su supporto informatico; di conseguenza non godrebbero delle guarentigie costituzionali previste in materia di sequestri (Art. 23, comma 3) . E cio' in primo luogo perche' la pagina web nel caso di specie non tratterebbe di “dati” aventi “natura informativa”, ma si porrebbe quale mera modalita' di manifestazione della liberta' di espressione di cui all'art. 21, comma 1. In secondo luogo, perche' non potrebbe di per se' ritenersi lo strumento astratto di internet, quale veicolo di “informazioni” nonche' veicolo di una “diffusione telematica di notizie”, assimilabile al concetto di “stampa”. Rimarrebbero con cio' escluse dall'ambito di operativita' della norma di cui all'art. 21, comma 3 Cost., tutte le pubblicazioni che siano manifestazioni del pensiero “altrimenti” diffuse.
L'errore in cui cade, ad avviso di questa difesa, il Giudicante, e' l'individuazione e circoscrizione dell'ambito di applicazione del comma 3 alle sole ipotesi di diffusione del pensiero qualificabili come “stampa”. Ora, il dettato costituzionale non puo' esser letto, compreso, ne' applicato o disapplicato come nell'ordinanza impugnata, pena lo stravolgimento del suo significato letterale e della sua stessa ratio e ragion d'essere.
Ad oggi infatti non e' piu' attuale una interpretazione che releghi le guarentigie costituzionali di cui sopra alla sola stampa in senso tecnico o alle testate giornalistiche ad essa equiparate (l. 62/2001). Invero, le ragioni che hanno portato il Costituente nel 1948 ad utilizzare la parola “stampa” erano ovviamente legate a quell'unica forma di diffusione del pensiero e dell'informazione cui piu' diffusamente la popolazione poteva accedere. A sessanta anni dalla sua adozione la Carta costituzionale ben puo' essere interpretata, senza minimamente stravolgerne il senso, ma anzi per adeguarla alle tecnologie sopravvenute e ai nuovi mezzi di espressione del libero pensiero (newsletter, blog, forum, ecc.), includendo queste ultime nel concetto di “stampa”.
Del resto, non ha ormai piu' senso, e sconfinerebbe finanche nella disparita' di trattamento di situazioni analoghe, la limitazione operata dal Tribunale del Riesame nel provvedimento impugnato, limitazione peraltro di difficile enucleazione al punto che lo stesso Tribunale piu' volte mostra il proprio disagio nell'individuazione di questo confine e una confusione concettuale. Infatti, a volte limita l'applicabilita' delle guarentigie alla stampa intesa in senso tecnico, per cui ne esclude cio' che non sia testata giornalistica, altre volte individua il discrimine nel contenuto “informativo” del mezzo usato, sia esso testata registrata o meno (nel caso di specie, il sito dell'Aduc non e' testata registrata). E, nello spiegare come tale criterio debba essere applicato nei confronti del sito dell'Aduc, ritiene ne sia garantito dal comma 3 il contenuto “informativo”, e non lo sia invece quanto pubblicato a titolo di mera “comunicazione”.
Se si accedesse alla prima interpretazione, si correrebbe il concreto rischio di compiere assurde e irragionevoli disparita' di trattamento, poiche' uno stesso scritto non sarebbe sequestrabile se pubblicato sul quotidiano La Repubblica, mentre lo sarebbe se pubblicato su un notiziario online (come su un blog o un forum), solo perche' questi ultimi non sono “testata giornalistica”, e dunque non sono tenuti all'assolvimento degli obblighi di registrazione. E' cio' a parita' di contenuto.
Se invece si accedesse alla seconda tesi sostenuta dal Tribunale, ossia che il discrimine sia da ricercare nei contenuti “informativi”, o comunque di “interesse generale della collettivita'”, si incorrerebbe in una arbitrarieta' e indistinzione di difficile scioglimento. E' indubbio infatti, che ad oggi e' informazione anche quella spontanea e quella indiretta ossia quella che si forma dallo scambio di opinioni, riflessioni, esperienze che grazie ai nuovi mezzi i cittadini hanno a loro disposizione. Esempio di cio' sono i numerosi forum di discussione dove, nel caso dell'associazione ricorrente, grazie alle lettere che giungono in redazione, poi pubblicate, i consumatori apprendono, e si orientano, nelle scelte commerciali cosi' come nelle modalita' di esercizio e tutela dei propri diritti.
Per la stessa ragione non ha dunque ormai piu' senso invocare una maggior liberta' di stampa alla “stampa” in senso tecnico. Erra dunque il Tribunale del Riesame laddove, nell'applicare il disposto di cui all'art. 21 Cost., individua nell'informazione delle testate giornalistiche, un maggior interesse generale della collettivita' ossia l'”espressione del diritto di cronaca e di critica come ulteriore accezione della liberta' di espressione sancito al primo comma dell'art. 21 Cost.”.
Il Tribunale del Riesame nel considerare meritevole di guarentigia la sola “stampa” - intesa come pubblicazione di informazioni “qualificate” (Ma quale? Quella “ufficiale”? Quella in regola con gli adempimenti e le registrazioni? Quella periodica? O anche quella spontanea? E vi rientra anche quella dei prodotti editoriali informatici?) e che esista una “liberta' di stampa” “altra” e piu' ampia dalla liberta' che ogni singolo ha di manifestare il proprio pensiero.
Quella stessa “ed ulteriore” liberta' sarebbe ad avviso del giudicante ancor piu' avvalorata dalla esistenza della scriminante del diritto di critica e di cronaca.
A ben vedere si tratta di un ragionamento viziato. In primo luogo anche le manifestazioni della liberta' di espressione che esulino dalle pubblicazioni a mezzo della stampa o dei prodotti editoriali, trovano nelle scriminanti in esame una sicura ancora di salvezza per chi decide di dire ed esprimere fatti ed opinioni. Non si tratta infatti di una scriminante propria del giornalista o dell'editore, ma di ogni libero cittadino che, laddove intenda esprimere pubblicamente il proprio pensiero, benche' possa ledere l'onore e la reputazione altrui, sara' tenuto a farlo nei limiti della verita', dell'interesse pubblico e della continenza.
Non puo' dunque condividersi pertanto l'interpretazione dell'art. 21 volta a trovare il discrimine e la ratio della restrizione nella maggior tutela accordata all'informazione “ufficiale” piuttosto che a quella definita dallo stesso giudicante “diffusione telematica di notizie”.
E' vero semmai il contrario. Gli effetti della carta stampata (strettamente intesa come testata giornalistica), in termini di possibilita' lesive e di legittima aspettativa nell'utenza di ricevere una informazione qualificata e seria, imporrebbero semmai un maggior rigore e una maggior severita' nei suoi confronti piuttosto che nei confronti di una pubblicazione di fonte “meno autorevole” (Tribunale Torino, sent. del 14 maggio 2004; Tribunale Milano sez. XI, 28 maggio 2002) .
E del resto del tutto inconferente e' il richiamo alle scriminanti in questione. Il Tribunale, come detto, assume infatti che esista un quid pluris nella stampa ufficiale rispetto al resto dell'informazione e dell'espressione del pensiero diffusa tramite altri mezzi, per giustificare l'interpretazione restrittiva del comma 3. In realta' le scriminanti in questione riguardano un'ipotesi di reato che nulla ha a che vedere con il dettato costituzionale. Non rientra infatti nelle guarentigie costituzionali l'art. 595 c.p. 
Il fondamento della restrizione non puo' certo essere ravvisato ne' avallato dall'esistenza, nell'ordinamento giuridico penale, di ulteriori tutele alla liberta' di espressione e dunque anche di stampa. Nessuno vieta infatti che uno scritto diffamatorio sia, a seguito di giudizio di condanna, eliminato, e che i colpevoli di tale reato rispondano comunque delle conseguenze penali delle proprie azioni lesive laddove non scriminanti, siano pur commesse attraverso l'espressione e la diffusione del proprio pensiero. Cio' che invece la Costituzione ha voluto salvaguardare ed evitare e' che cio' avvenga prima della condanna, con un sequestro preventivo.
A ben vedere l'operazione ermeneutica del Tribunale del Riesame su descritta e' tesa a comprimere, in malam partem, la portata del comma 1 dell'art. 21. Se e' vero come e' vero – come si legge nel provvedimento - che “il primo comma dell'art. 21 [...] e' principio cardine di uno Stato democratico” e “sancisce una delle principali “Liberta'” riconosciute da tutte le moderne costituzioni, costituendo il corollario della inviolabilita' della liberta' personale, tanto fisica quanto psichica”, il Tribunale avrebbe dovuto accedere a quella interpretazione che esalta il principio di libertà ed elimina le restrizioni all'esercizio di diritti fondamentali.
Tutto cio' premesso, l'Aduc, in persona del proprio legale rappresentante p.t., come sopra rappresentata e difesa
CHIEDE
che la Suprema Corte di Cassazione voglia, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., annullare il provvedimento impugnato e conseguentemente disporre il dissequestro integrale dei forum sequestrati. Ai fini di eventuali comunicazioni si indica il numero di fax dello studio 0637351788.
Si allega:
1) Copia del provvedimento impugnato.
Roma,
 
Avv. Mauro Mellini
 
 
      
Il sottoscritto Vincenzo Donvito, nato a Gioia del Colle (BA) il 20 febbraio 1953, nella sua qualità di rappresentante legale p.t. dell’Associazione ADUC- Associazione dei Diritti degli Utenti e Consumatori- con sede in Firenze, Via Cavour 68, conferisce
Procura speciale
all'Avv. Mauro Mellini del foro di Roma con studio in Roma, Piazza Bainsizza, 1, a ricorrere innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p. avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Catania – Sez. V depositato in cancelleria in data 30 giugno 2008 e comunicato ai legali dell'Aduc in data 7 luglio 2008, con il quale il Tribunale del Riesame parzialmente rigettava l'istanza di dissequestro integrale ivi riproposta con atto di appello, conferendo allo stesso ogni e piu' ampia facolta' di legge, comprese altresì la facoltà di farsi sostituire in udienza, delegare propri collaboratori e colleghi al deposito del ricorso stesso, alla presentazione di istanze, alla visione degli atti, alla richiesta copie e al ritiro delle stesse ed elegge domicilio, a fini delle comunicazioni relative al presente procedimento, presso lo studio dello stesso.
Roma, 14 luglio 2008
Vincenzo Donvito
 
È autentica                                                        È autentica
Avv. Claudia Moretti                                         Avv. Emmanuela Bertucci
 
 
OSSERVATORIO LEGALE IN EVIDENZA
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS