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Conciliazione obbligatoria. La legittimita' al vaglio della Corte Costituzionale
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Osservatorio legale di Emmanuela Bertucci
27 aprile 2011 19:53
 
Il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 obbliga chi intenda iniziare una causa civile a rivolgersi, prima di andare in giudizio, ad un organismo di conciliazione.
La legge, entrata in vigore il 21 marzo 2011 (tranne per le conciliazioni in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (incidenti stradali), per le quali l'obbligatorieta' scattera' nel marzo 2012) vuole decongestionare i tribunali passando per le tasche dei cittadini, che per poter intentare una causa dovranno non solo pagare il proprio avvocato e i costi ordinari della giustizia, ma anche accollarsi l'ulteriore onere della conciliazione, i cui costi -stabiliti per i soli organismi pubblici di mediazione (le societa' private che svolgono attivita' di conciliazione non hanno vincoli di prezzo) con il decreto ministeriale n. 180 del 2010.
Obbligare i cittadini a rivolgersi ad un mediatore prima di andare in giudizio rende piu' difficile e oneroso l'accesso alla giustizia, e la questione e' stata di recente portata all'attenzione della Corte costituzionale che dovra' giudicare se un simile obbligo sia conforme all'art. 24 della Costituzione, secondo il quale “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”. La Corte costituzionale e' stata infatti interpellata dal Tar Lazio, con ordinanza n. 3202 del 12 aprile 2011 su un ricorso dell'Oua (Organismo unitario dell'avvocatura), di alcuni ordini forensi e associazioni di categoria, e dell'Unione delle camere civili; l'ordinanza del Tar Lazio e' a nostro avviso un po' “timida”, poiche' svolge una lunga analisi delle norme, del contesto nazionale e comunitario in cui si collocano, ma al momento di arrivare al “dunque” non si schiera chiaramente, utilizza lunghi giri di parole il cui succo alla fine puo' comunque essere cosi' sintetizzato: obbligare ad una mediazione preventiva chi vuole agire in giudizio per difendere i propri interessi viola l'art 24 della Costituzione, poiche' imporre ai cittadini oneri tali da rendere estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale di fatto equivale ad impedire l'accesso alla giustizia.

Il Tribunale spiega che un conto sarebbe stato incoraggiare o favorire l'uso della conciliazione come strumento di risoluzione delle controversie, lasciando pero' ai singoli la liberta' di decidere se farla o meno (e conseguentemente se accollarsene gli ulteriori costi), altro e' renderla obbligatoria. E le motivazioni portate dai Ministeri chiamati in giudizio semmai avvalorano l'esigenza di rivolgersi alla Corte costituzionale, posto che argomentano la scelta della conciliazione obbligatoria sulla base “dell'interesse generale alla sollecita definizione della giustizia ed al contenimento “dell’abuso del diritto alla tutela giurisdizionale” – posto che una siffatta tipologia di “abuso” possa essere legittimamente e genericamente visualizzata”.
Continua il TAR: “Quanto all’affermazione che, ai fini dell’introduzione della obbligatorietà della mediazione, sono state prescelte controversie che traggono origine da rapporti particolarmente conflittuali, quali quelle attinenti al risarcimento del danno, e che sono caratterizzate da maggior complessità e durata, essa, oltre a inverare ancora un giudizio di merito non consono alla presente sede, sembra deporre a favore delle tesi ricorsuali, più che confutarle”.

Il TAR ha rinviato alla Corte costituzionale ma non ha sospeso l'applicazione del decreto, dunque finche' la Corte costituzionale non si sara' pronunciata tutto rimane come prima. Chi vuole iniziare oggi una causa nelle materie per cui e' prevista la conciliazione obbligatoria dovra' rivolgersi ai mediatori, oppure attendere la pronuncia della Corte costituzionale (i cui tempi pero' non sono preventivabili), o ancora, come suggerito dallo stesso OUA, iniziare la causa senza fare la conciliazione, chiedendo al giudice di disapplicare la legge sulla conciliazione obbligatoria perche' contraria all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: “Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.”
 
 
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