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Contratti a distanza e controversie. Competenza territoriale a discrezione del consumatore. Cassazione
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Osservatorio legale di Anna Jennifer Christiansen
13 novembre 2012 11:32
 
Il 23 ottobre scorso, la terza sezione della Corte di Cassazione civile ha depositato la sentenza n. 18171/2012, che risolve la questione della competenza territoriale in caso di controversie vertenti su contratti consumeristici conclusi fuori dai locali commerciali dei venditori.

Nel precedente grado di giudizio, il Tribunale di Milano aveva accolto l’eccezione di incompetenza sollevata dal venditore convenuto, ritenendo che non fosse in alcun caso derogabile il foro giudiziale del consumatore previsto dall’art. 63 Codice del Consumo: “Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.”

Il consumatore ha tuttavia sollevato in Corte di Cassazione un’istanza di regolamento di competenza, sostenendo che la pronuncia del Tribunale si sarebbe posta in netto contrasto con l’interesse del consumatore, fornendo un’interpretazione prettamente letterale e non anche funzionale dell’art. 63 in questione.
Il consumatore, infatti, potrebbe talvolta avere interesse a scegliere, in alternativa al foro del proprio luogo di residenza, quello individuato territorialmente secondo i criteri ordinari di cui agli artt. 18-20 del codice di procedura civile (giudice del luogo in cui il convenuto ha la propria sede o residenza; giudice del luogo dell’obbligazione).

La Suprema Corte ha accolto le ragioni del consumatore, ritenendo che la normativa contenuta nel Codice del Consumo debba in ogni caso privilegiare l’interesse di quest’ultimo, in quanto parte favorita - per definizione - nelle controversie sorte con un professionista.
La Corte ha così ribadito il concetto, già espresso in altra recente sentenza n. 5976 del 16 aprile 2012, secondo cui la scelta del giudice competente spetta in via esclusiva al consumatore, il quale: “può adire un giudice diverso da quello del foro del consumatore ex art. 63 d.lgs. n. 296 del 2005, competente per territorio giusta uno dei criteri posti agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., senza che, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal professionista ovvero d’ufficio, tale giudice possa dichiarare la propria incompetenza anche a svantaggio, e cioè in pregiudizio dell’interesse, del consumatore“.

La Corte specifica, inoltre, che questa libertà di scelta del consumatore vale anche per i contratti relativi a strumenti finanziari, come ad esempio i contratti di finanziamento collegati ai contratti di acquisto conclusi fra consumatori e professionisti. Per quanto riguarda questo genere di contratti, infatti, l’art. 46 del Codice del Consumo non esclude l’applicazione dell’art. 63, ma soltanto delle norme di cui agli artt. 45-49 del medesimo codice.
 
 
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