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Danno da vacanza rovinata: in arrivo un nuovo codice
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Osservatorio legale di Emmanuela Bertucci
19 ottobre 2010 20:22
 
Il 7 ottobre 2010 il Consiglio dei Ministri ha licenziato il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, uno schema di decreto legislativo che riordina il quadro normativo statale in materia di turismo in attuazione della delega prevista dall’articolo 14 della legge n. 246 del 2005.
Fra gli aspetti di maggior rilevanza per i consumatori, e in attuazione dell’articolo 30 della convenzione dell’Onu sui diritti delle persone con disabilita' del 2006, il titolo I afferma un principio fondamentale teso a garantire alle persone diversamente abili “il diritto di fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia”; nel decreto viene inoltre agevolato ed incentivato il turismo con animali al seguito.
Altro aspetto di grande interesse per i consumatori e' l'introduzione di una disciplina specifica sul danno da vacanza rovinata. Non e' ancora disponibile al pubblico la bozza di decreto, quindi in questa sede non e' possibile farne un'analisi puntuale; i pochi dati a disposizione sono quelli riportati nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale: “ [...] una normativa particolarmente innovativa a tutela del turista, inteso come consumatore di tipo speciale, in quanto non attrezzato a risolvere i problemi che si pongono in un luogo lontano dalla sua dimora, riconoscendogli, in particolare, il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata sulla base di specifici e puntuali criteri. Tali criteri vengono dettati anche a garanzia degli operatori turistici, oggi esposti ad una radicale incertezza dovuta ai contrastanti orientamenti della giurisprudenza. In questa prospettiva, il nuovo testo valorizza anche il cosiddetto “turismo per motivazione”, tiene conto cioè, nella valutazione del danno, delle specifiche esigenze ricreative che il viaggio mira a soddisfare e che un eventuale inadempimento può compromettere”.
Il settore dei viaggi e del turismo e' disciplinato da diverse normative nazionali e comunitarie: in prima battuta dalla Convenzione di Bruxelles sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970 (trasfusa nel diritto italiano con legge 27 dicembre 1977 n. 1084) e successivamente dal d. lgs. 17 marzo 1995 n. 111, attuazione della direttiva CEE n. 90/314. Poi e' intervenuto il codice del consumo (d. lgs. 206 del 2005). Tuttavia nessuna di queste leggi esplicitamente definisce il danno da vacanza rovinata che e' stato “creato” e sviluppato dalla giurisprudenza italiana sulla scia della normativa comunitaria e delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
La strada dei giudici italiani e' stata tracciata da una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che nel 2002 ha configurato il danno da vacanza rovinata come non patrimoniale e ne ha rinvenuto il fondamento giuridico direttamente nella normativa comunitaria. Da allora diverse, e varie, sono state le sentenze dei giudici italiani, la cui giurisprudenza ha per lungo tempo oscillato definendo questo tipo di danno a volte esclusivamente patrimoniale, a volte non patrimoniale, biologico, esistenziale, morale.
Da ultimo, la sentenza della Corte di Cassazione, sezione III civile, con sentenza n. 5189 del 4 marzo 2010, che si e' trovata a decidere sulla vicenda di una coppia che aveva acquistato un pacchetto turistico con destinazione Creta. Arrivati sull'isola non hanno trovato il mare pulito e cristallino tanto decantato nel catalogo dell'operatore, ma una spiaggia molto sporca e il mare inquinato. Una vacanza rovinata della quale ha dovuto rispondere l'organizzatore: “Ne deriva che con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto dall'utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo, l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc., che vanno "esattamente" adempiuti; pertanto ove, come nel caso in esame, la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza ex. art. 1176 c.c., comma 1 (da valutarsi in sede di fase di merito), si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui, come detto, organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile”.
Un intervento normativo che definisca in modo chiaro il danno da vacanza rovinata gia' elaborato e sviluppato dalla giurisprudenza e' dunque auspicabile, anche per mettere un punto fermo sui principi sin qui acquisiti e consentirne a sua volta l'ulteriore evoluzione giurisprudenziale.
Ci auguriamo solo che il nuovo testo, su cui saranno ora acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, non operi in maniera restrittiva, non diminuisca – cioe' – quanto fino ad ora i consumatori hanno acquisito grazie alla giurisprudenza, ma che piuttosto recepisca integralmente le evoluzioni ottenute, semmai ampliandole. Un timore fondato sulle dichiarazioni dello stesso Ministero del turismo all'indomani della riunione del Consiglio dei Ministri: “Tali criteri (ndr: di valutazione del danno da vacanza rovinata) vengono dettati anche a garanzia degli operatori turistici, oggi esposti ad una radicale incertezza dovuta ai contrastanti orientamenti della giurisprudenza”.
 
 
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