La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5090 del 26 Febbraio 2025 (1), torna a parlare del diritto dei figli maggiorenni, non economicamente autosufficienti, di continuare a percepire l’assegno da parte del proprio genitore.
Sono numerose le pronunce della Corte di Cassazione sul tema e non sempre sono lineari.
Alcune, infatti, sembrano estendere sine die questo obbligo al mantenimento, mentre altre risultano più stringenti e meno favorevoli nei confronti dei figli.
Quest’ordinanza assume rilievo per tre motivi.
Il primo. Finalmente pare essere stato indicato il parametro di valutazione adottato dalla Corte quando deve decidere sul versamento di un contributo al mantenimento in favore dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Nell’ordinanza si legge: “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di un'occupazione nel mercato del lavoro.”
Il secondo. La Corte ha risposto alla domanda, spesso formulata in questa tipologia di procedimenti, come fa a vivere un figlio se non lavora o se non studia?
La Corte così risponde: “Inoltre, ove il figlio dei genitori separati o divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, adeguata alle sue competenze, egli non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso”
Il terzo. La Corte ha, altresì, chiarito che “La produzione del certificato medico concernente un disturbo d'ansia non prova che la figlia di 26 anni si sia attivata nella ricerca di un lavoro senza riuscire a trovarlo. Raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore e che all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto, si accompagna tendenzialmente, in concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al mantenimento.”
In buona sostanza più un figlio cresce più occorre che lo stesso si impegni a realizzarsi professionalmente poiché, in caso contrario, un genitore potrà legittimamente richiedere di non mantenerlo più!
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