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Mancanza della copertura RCA, illecito il trasferimento coattivo della proprietà del veicolo
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Osservatorio legale di Elena Maria Faravelli *
7 dicembre 2015 12:36
 
Troppo spesso gli Enti Pubblici applicano la legge in maniera cieca senza preoccuparsi di coordinare o interpretare le varie disposizioni normative.
Ciò accade anche in materia di sequestro del veicolo per mancanza di copertura assicurativa obbligatoria previsto dall'art. 193 C.d.S.
Infatti, se si consultano i vari siti internet delle Prefetture territoriali, si legge spesso che, a seguito del sequestro del veicolo ed in mancanza di una dichiarazione di presa in custodia del proprietario o di altro soggetto a ciò obbligato, si applica la procedura di trasferimento coattivo della proprietà del veicolo sequestrato in capo al custode autorizzato.
Ciò in applicazione dell'art. 213 C.d.S. il quale stabilisce che nei casi in cui è prevista la sanzione accessoria della confisca amministrativa l'organo accertatore provvede al sequestro del mezzo.
Tale articolo espressamente recita che “...l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento il determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode
Il sequestro di cui all'art. 213 c.d.s. si configura dunque come strumentale al provvedimento definitivo di confisca del veicolo e la ratio della norma va ricercata nella volontà del legislatore di non gravare di costi inutili lo Stato (nella figura dell'ente che compie il sequestro) il quale deve anticipare le spese di custodia e può successivamente rivalersi sul proprietario del mezzo (con il rischio di non recuperare alcunchè).
L'articolo 193 C.d.S invece testualmente prevede "Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213."
Cosa succede quindi se la sanzione viene pagata, ma non viene dichiarata la volontà di prendere in custodia il veicolo sequestrato ai sensi dell'art 213 c.d.s?
Se da un lato, correttamente a parere di chi scrive, alcuni enti ritengono inapplicabile in tale situazione le procedure di cui all'art. 213 C.d.S., altri enti pretendono invece, trascorsi i fatidici dieci giorni dalla notifica del verbale di sequestro, di procedere ad un trasferimento coattivo della proprietà del mezzo.
Ma se è vero che le procedure di cui all'art. 213 sono applicabili solo in caso di sequestro ab origine finalizzato alla confisca, è altrettanto vero che nel caso di pagamento della sanzione per la mancanza della copertura assicurativa non è prevista confisca alcuna.
Così come chiaramente lo stesso art. 193 c.d.s prevede che la confisca di cui all'art. 213 c.d.s. si applichi solo a seguito dell'invio al comando del verbale di accertamento della sanzione a seguito del mancato pagamento in misura ridotta.
Ciò diversamente da altre disposizioni del codice della strada in cui la confisca segue quale sanzione accessoria ed automatica quella principale (circolazione con veicolo non immatricolato, circolazione con patente sospesa in caso di reiterazione della violazione, ecc.) e quindi, a seguito di avviso dell'agente accertatore, il proprietario o altro soggetto obbligato deve formulare dichiarazione di assunzione in custodia del mezzo.
Si tratta in ogni caso di ipotesi in cui il proprietario mai rientrerà in possesso del veicolo se non in caso di opposizione alla sanzione principale e suo annullamento.
Situazioni quindi totalmente differenti da quelle di circolazione di un veicolo sprovvisto di copertura RCA in cui il mero pagamento della sanzione impedisce che venga adottato un provvedimento di confisca.
Dunque, a parere di chi scrive, il trasferimento coattivo della proprietà del mezzo in quest'ultima ipotesi, in mancanza della dichiarazione di assunzione in custodia e in pendenza del termine per il pagamento della sanzione e della proposizione del ricorso, costituirebbe palesemente un abuso della pubblica amministrazione e come tale fonte di danno ingiusto e risarcibile. 

Avv. Elena Maria Faravelli, foro di Piacenza
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