La Corte di Cassazione con Ordinanza del 9 ottobre 2024 n. 26313, ha stabilito che in caso di mancato rispetto del termine per il pagamento di una rata di un preliminare di vendita, non necessariamente si ravvisa grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto.
Infatti, il giudice di prime cure non aveva considerato che la ricorrente aveva unicamente chiesto un rinvio del pagamento di una parte del prezzo e si era detta disponibile a versare tale somma entro la data fissata per la conclusione del contratto definitivo.
Secondo la Cassazione, per stabilire se i fatti costituiscano motivo di inadempienza bisogna procedere alla valutazione globale e unitaria del comportamento delle parti, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento.
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