In pochi sanno che i coniugi possono, contestualmente o successivamente alla sentenza di separazione e divorzio, sottoscrivere degli accordi che integrano o modificano le statuizioni del Tribunale.
Questi accordi vengono definiti “a latere”.
In cosa consistono esattamente? Come vengono inquadrati giuridicamente?
Si tratta di tutte le pattuizioni che i coniugi stipulano, a causa della separazione e/o del divorzio, senza che il loro contenuto venga trasfuso nell’omologa di separazione o nella sentenza di divorzio.
Perché sono rilevanti?
Tramite i patti “a latere” si possono raggiungere accordi estranei all’oggetto del giudizio che divengono veri e propri contratti tra le parti e che non possono essere sottoposti alla valutazione del giudice in caso di giudizio di revisione.
Oppure si possono raggiungere accordi strettamente connessi al giudizio di separazione e divorzio, con l’unico limite che non devono essere in contrasto con le norme di legge, e che possono essere, grazie a questa innovativa sentenza, valutati dal Giudice.
Proprio quest’ultima tipologia di accordi è stata oggetto di una innovativa ed estremamente interessante sentenza della Corte di Cassazione, n. sezionale 2916/2024, n. raccolta generale 18843/2024 del 10 Luglio 2024.
Per la prima volta la Corte di Cassazione ha affrontano il tema del valore economico degli accordi economici privati stipulati da coniugi, o ex coniugi, oltre a quanto stabilito in giudizio.
Più precisamente è stato chiarito se, in sede di revisione, il Giudice deve tenere in considerazione questi accordi oppure no.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il Giudice non può intervenire direttamente sull’accordo ma deve obbligatoriamente tenere conto dello stesso ai fini della valutazione delle condizioni patrimoniali.
Cosa significa?
Ogni accordo raggiunto dai coniugi ha rilevanza in sede di revisione dell’assegno di mantenimento o di contributo economico anche se non inserito all’interno del provvedimento emesso dal Tribunale.
Pertanto se, come nel caso portato all’attenzione della Corte di Cassazione, una parte chiede di vedere eliminato o ridotto il contributo al mantenimento. la riduzione ed eliminazione non riguarda solo quanto stabilito dal provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria ma si estende anche agli accordi intercorsi privatamente tra le parti.
L’autorità Giudiziaria, quindi, nella propria decisione, dovrà tenere in considerazione il contenuto dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio nonché gli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
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