La vicenda riguarda una signora caduta in un tombino, coperto da foglie e rami, sulla banchina di una strada comunale. Il Comune aveva contestato il fatto che la condotta disattenta della danneggiata costituisse una valida esimente per escludere la responsabilità.
La Cassazione, Ordinanza 11 luglio 2024 n. 19078, ha stabilito che la disattenzione del pedone, che abbia patito un danno cadendo in una buca su una via pubblica, è giuridicamente irrilevante e non esclude la responsabilità dell’ente proprietario della strada. La Cassazione ricorda che la presenza sulla strada di buche, anche se visibili, non vale di per sé a ricondurre la causa del danno alla condotta disattenta del danneggiato.
Per escludere la responsabilità dell’ente proprietario occorrerebbe dunque che quella disattenzione fosse davvero abnorme, il che può accadere solo quando il danneggiato è (o dovrebbe essere) pienamente a conoscenza dell’insidia.
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