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Pillole di diritto. Il consumatore non deve pagare se non è stato informato sul diritto di recesso
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Osservatorio legale di Smeralda Cappetti
26 giugno 2023 11:20
 
Il consumatore è esonerato da qualsiasi obbligo di pagamento di prestazioni fornite in esecuzione di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, qualora il professionista non gli abbia trasmesso le informazioni sul diritto di recesso e tale consumatore abbia esercitato il suo diritto di recesso dopo l’esecuzione di tale contratto. È questa l’interpretazione data dalla Corte di Giustizia Ue dell’art.14 della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori nella sentenza del 17 maggio 2023 (C-97/22) relativa a una controversia nata in merito al pagamento del servizio fornito in esecuzione di un contratto concluso fuori dei locali commerciali per la ristrutturazione del sistema elettrico della propria abitazione.

L’impresa ometteva di fornire l’informativa circa il diritto di recesso entro 14 giorni conseguente alla stipula a distanza del contratto. A lavori conclusi, l’impresa emetteva fattura al consumatore, il quale si rifiutava di pagare esercitando il recesso dal contratto ed eccependo di non essere tenuto ad alcun pagamento in quanto il lavoro era stato eseguito prima della scadenza del periodo di recesso (esteso di un anno per la mancata informativa). La Corte afferma che il consumatore è esonerato da qualsiasi obbligo di pagamento, sia connesso al corrispettivo, che ad un’indennità compensativa rispetto ad un indebito suo arricchimento.
 
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