Qualora la banca abbia fornito un sistema di autenticazione forte a doppio fattore per l’accesso al servizio di home banking ed il cliente si colleghi a un link contenuto in un messaggio (che sembrava inviato dalla banca), inserendo i codici di accesso al servizio di home banking e poi comunichi al frodatore anche le password variabili di accesso al conto, consentendo così il compimento della truffa, la Banca non dovrà rimborsare alcunché.
Il Tribunale di Roma con la sentenza 16588 del 15 novembre scorso ha quindi valutato il comportamento del correntista come «fortemente imprudente», anche tenuto conto che la banca aveva realizzato una massiccia campagna antifrode proprio concentrata sul fenomeno del phishing, esortando i clienti a non condividere con altri le credenziali di accesso al conto. Qui la sentenza
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