I pagamenti delle rate del mutuo cointestato effettuati prima della separazione da uno dei coniugi in via esclusiva non sono ripetibili.
I suddetti pagamenti sono riconducibili, infatti, ad un adempimento dell'obbligo di contribuzione alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, previsto dall'articolo 143 cod. civ.
Sono infatti irripetibili, almeno in via generale e astratta, tutte le attribuzioni che risultano eseguite dai coniugi per concorrere a realizzare un progetto di vita comune: l'erogazione, pur se eccessiva, si presume connessa alla convivenza, fino a prova contraria che deve fornire chi pretende la restituzione.
È quanto emerge dall'ordinanza
5385/23, pubblicata il 21 febbraio dalla terza sezione civile della Cassazione
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