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Riforma al processo civile. Il d.l. 212/2011: i primi dubbi di legittimita’
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Osservatorio legale di Anna Jennifer Christiansen
18 gennaio 2012 20:46
 
Il decreto legge n. 212/2011, recante "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile" ed in vigore dal 23 dicembre 2011, ha apportato alcune rilevanti modifiche al Codice di Procedura Civile, al dichiarato fine di garantire finalmente una maggiore funzionalita' ed efficienza della giustizia civile.

1) Ha introdotto, per i soggetti incapaci di far fronte al pagamento delle loro obbligazioni, la possibilita’ di proporre ai creditori la conclusione di un accordo volto alla composizione della ”crisi da sovraindebitamento” attraverso qualsiasi forma, inclusa la cessione dei crediti futuri.
Requisiti per chiedere l’applicazione della nuova procedura sono, per il debitore:
- la non assoggettabilita’ alle norme sul fallimento;
- il non aver fatto ricorso alla medesima procedura nei tre anni precedenti.

E’ previsto che la proposta di accordo sia depositata presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza o la sede principale, e che lo stesso alleghi:
- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- l’indicazione dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 l'attestazione sulla fattibilita' del piano;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia;
- per i soli imprenditori, le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero gli estratti conto bancari.

Le nuove norme aspirano a ridurre il contenzioso civile, spingendo le parti a risolvere le opposte posizioni tramite procedure extra-processuali, ed equiparando a tal fine la posizione di tutti quei soggetti sovraindebitati non soggetti alle procedure di fallimento, siano essi imprenditori o consumatori ai sensi del d.lgs. 206/2005.

La proposta e’ sottoposta a omologa del tribunale in composizione monocratica, il quale accerta il raggiungimento dell’accordo da parte di almeno il 70% dei creditori (il 50% nel caso dei consumatori).
Possono essere incaricati della riscossione gli appositi organismi di composizione della crisi, i professionisti gia’ abilitati nel settore della media conciliazione, oppure i notai.
L'accordo e' revocato di diritto se il debitore non esegue i pagamenti dovuti entro novanta giorni dalle scadenze previste.

I profili che gia’ formano oggetto delle prime critiche sono l’incerta durata della procedura e la prospettabilita’ delle stesse problematiche che gia’ investono gli organismi responsabili della media conciliazione, ossia la formazione spesso approssimativa dei professionisti ed i costi eccessivi della procedura.

2) Il d.l. e’ intervenuto anche sul processo davanti al Giudice di Pace, innalzando da €. 516,46 ad € 1.000 il valore delle cause in cui la parte può stare in giudizio personalmente senza l’assistenza di un difensore. Inoltre ha disposto l’impossibilita’, per il giudice, di liquidare in favore della parte vincente le spese legali, le competenze e gli onorari in misura superiore al valore della domanda. Cio’ suscita forti dubbi di costituzionalita’, poiche’ rende anticonomica la proposizione delle cause di modico valore per tutti quei cittadini che desiderano farsi assistere da un avvocato al fine di tutelare i propri diritti, non sentendosi in grado di districarsi fra le complesse norme del processo civile.
Ne consegue la grave compressione del diritto di difesa di chiunque, per aumentare le proprie possibilita’ di vittoria, scelga di non stare in giudizio da solo ma di ricorrere ad un avvocato, consapevole del fatto che la controparte (soprattutto se coinvolta in molte cause, come lo sono ad esempio alcuni gestori di telefonia ecc.) probabilmente si costituira’ munita di difensore.

Eppure soltanto l’anno scorso la Corte di Cassazione, in un giudizio instaurato tramite ricorso avverso una sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada, si era espressa in termini diametralmente opposti a questa nuova impostazione, condannando il Comune soccombente alle spese legali, anche se il ricorrente in base alla legge ben avrebbe potuto difendersi da solo nel processo.
La Corte, in tale occasione, aveva insomma ribadito con convinzione il concetto, gia’ espresso anche nel 2007, secondo il quale: “Non puo’ essere imputato a colpa della parte che ha adito il giudice proponendo l'opposizione a verbale il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente, giacchè il cittadino, con l'adire il giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, esercita dei diritti espressamente attribuitigli dall'ordinamento e garantiti dalla Carta costituzionale.” (Corte di Cassazione, II sezione civile, sentenza 18 febbraio – 8 aprile 2011, n. 8114)

Concludendo, se le Camere dovessero convertire in legge il decreto in questione senza sostanziali modifiche sul punto, possiamo plausibilmente aspettarci che i giudici chiameranno in causa la Corte Costituzionale affinche’ questa ne valuti i profili di incostituzionalita’ per violazione del diritto di difesa dei cittadini.
 
 
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