Accade che dopo la fine di un matrimonio, spesso prima che si arrivi alla sentenza di divorzio, si incontrino nuovi partner.
Ma questi possono incontrare i figli?
Esiste una tempistica da rispettare prima di introdurre nella vita dei figli delle nuove persone?
Si può impedire ai nuovi partner di avere contatti con i figli?
Domande che trovano risposta nell’evoluzione giurisprudenziale.
Preliminarmente occorre precisare che non esiste nessuna norma che vieti la possibilità di far conoscere il nuovo partner ai propri figli.
Questo consente, tuttavia, di introdurre delle limitazioni o delle tempistiche sia per presentare i nuovi partner sia per disciplinare un eventuale frequentazione.
Il rispetto di questa regola è rimesso alla buona volontà delle parti.
In sostanza: se uno dei genitori decide di violare il patto raggiunto con l’ex coniuge, nulla potrà essere fatto anche se è stato esplicitamente previsto il divieto.
Se ne deduce che, in materia, è facile intuire l’inesistenza di una tempistica da rispettare.
Ogni singolo caso va analizzato in via autonoma, ricordando che i figli talvolta rifiutano una nuova figura e che una separazione incide anche sui minori.
Quello che non deve mai essere dimenticato è l’interesse superiore dei minori che potrebbero sviluppare una forma di ansia di abbandono o difficoltà ad accettare una nuova figura nella propria vita.
Né deriva che non è il caso di presentare nuove figure fintanto che la relazione sentimentale non assume carattere di stabilità e che, in caso di conflitto, i minori, con il vecchio o il nuovo partner, non devono essere coinvolti.
La Corte di Cassazione ha analizzato più volte la questione legata al divieto di frequentazione dei nuovi partner e ha dato linee guida che consentono di individuare due diverse circostanze:
- una si verifica quando è necessario - nonché opportuno - chiedere la pronuncia di un provvedimento che limiti o impedisca la frequentazione:
- l’altra si verifica quando l’opposizione alla frequentazione dipende dall’incapacità dell’altro genitore di accettare la nuova relazione dell’ex coniuge.
In virtù di questo, la Corte di Cassazione ha stabilito che il divieto di frequentazione potrà essere emesso solo qualora venga accertato, anche attraverso una perizia, che il nuovo partner possa nuocere gravemente alla salute psico-fisica del figlio o ledere la sensibilità dello stesso.
In nessun caso il divieto potrà basarsi su un parere o sulla volontà dell’altro genitore.
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