testata ADUC
Tributi e pignoramenti, Corte Costituzionale: è ammessa l'opposizione all'esecuzione
Scarica e stampa il PDF
Osservatorio legale di Antonella Pedone
3 luglio 2018 7:14
 
 La Corte Costituzionale è intervenuta in materia di esecuzione esattoriale tributaria, sancendo l'ammissibilità senza limiti delle opposizioni all'esecuzione ex articolo 615 del Codice di procedura civile, avverso gli atti di esecuzione forzata che non possono essere impugnati dinanzi alla Commissione tributaria (Corte costituzionale, sentenza del 31 maggio 2018, n. 114).
In particolare la Corte ha ritenuto incostituzionale l'articolo 57, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'articolo 50 del d.P.R. n. 602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 615 del Codice di procedura civile.
Tale norma, per come formulata, sanciva l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione non solo nell’ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del Decreto Legislativo n. 546/1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo (perché si contesta ad esempio una causa di estinzione sopravvenuta alla formazione del titolo).
Ad avviso della Consulta, tuttavia, laddove la censura sollevata non sia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario bensì a quella del giudice ordinario (perchè trattasi di atti di esecuzione forzata), l'impossibilità di far valere innanzi al giudice dell'esecuzione l'illegittimità della riscossione mediante opposizione all'esecuzione (a causa dei limiti posti dall'articolo 57 citato) confligge con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto in generale dall'articolo 24 della Costituzione e nei confronti della pubblica amministrazione dall'articolo 113 della Costituzione, dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva.
Ciò accade ad esempio quando la doglianza del contribuente sia diretta a contestare il diritto di procedere a riscossione coattiva e non già la mera regolarità formale della procedura, come nell'ipotesi dell'intervenuto adempimento del debito tributario o di una sopravvenuta causa di estinzione dello stesso.
Per effetto della sentenza costituzionale n. 114/2018, dunque, non sono più applicabili i limiti all'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.


 
 
 
OSSERVATORIO LEGALE IN EVIDENZA
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS