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Assegno unico, genitori separati: ok anche se figlio non residente
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Articolo di Marino Maglietta
14 maggio 2022 18:04
 
L’introduzione dell’assegno unico per i figli a carico, stabilita dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, che parallelamente abroga le precedenti detrazioni previste al medesimo scopo, ha destato inizialmente non poche preoccupazioni tra i genitori definiti “non collocatari” da una sentenza di separazione o divorzio, benché in affidamento condiviso. Si temeva da parte loro, infatti, che non risultando compresi i figli nel proprio stato di famiglia, nei loro confronti non sarebbe scattata alcuna agevolazione, pur essendo onerati quanto l’altro genitore nell’obbligo di provvedere ai bisogni della prole. Il timore nasceva dalla formulazione dell’articolo 1 comma 2 della norma che recitava: “Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE”. Ne seguiva un vivo malcontento e iniziative di protesta fatte pervenire all’Inps. Da parte dell’ente veniva allora emanata una circolare (n. 23 del 9 febbraio 2022) destinata, fra le altre cose, a chiarire l’equivoco e mettere fine ai motivi di preoccupazione.
La questione era affrontata agli articoli 2 e 4. Al comma 1 del primo si legge: “L’assegno è erogato dall’INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.”. E in modo più specifico l’Art. 4 comma 1 così si esprime: “Ai fini dell’individuazione dell’ISEE da prendere a riferimento, si precisa che va considerato l’ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati). Infatti, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 230/2021, la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa.”.

Il problema può dunque in questo modo considerarsi risolto e la questione accantonata.

Può essere, tuttavia, utile e interessante osservare che non si tratta di un ravvedimento, dell’aggiustamento del tiro o della correzione di un precedente errore. Infatti, già il provvedimento iniziale conteneva tutti gli elementi per essere interpretato nello stesso modo. All’Art. 6 comma 2 si legge: “Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1 e' presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilita' genitoriale.”. Affermazione che si completa perfettamente al successivo comma 4: “L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.”. Dove la specificazione che un solo genitore percepisce l’assegno solo se l’affidamento è esclusivo chiarisce in modo definitivo che nel regime di affidamento condiviso questo spetta in pari misura a ciascuno dei due.
Vale la pena di osservare che il livello di preoccupazione con cui è stato accolto il Decreto sull’assegno unico dai genitori non collocatari, talmente elevato da non riuscire neppure a leggere nel suo stesso testo la rassicurazione che pure vi si trovava, si spiega con la continua discriminazione subita di tale categoria genitoriale – benché non prevista dalla legge - con relative penalizzazioni. Restando nel medesimo campo, ad esempio, le corti milanesi riunite stabilirono a suo tempo che gli assegni familiari venissero versati per intero al genitore collocatario: “Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore” (Milano, 14 novembre 2017: "Linee Guida per le spese extra assegno di mantenimento per figli minori “). Ce n’era abbastanza per non sentirsi tranquilli.
 
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