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Il danno da vacanza rovinata
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Articolo di Sara Astorino
26 aprile 2018 10:29
 
 Sta arrivando la bella stagione e tutti noi pensiamo sempre più spesso alle vacanze estive.
I più precisi hanno già le idee chiare e stanno progettando il tutto.
Queste accortezze, tuttavia, potrebbero non essere sufficienti poiché potremmo trovarci innanzi a situazioni idonee a rovinare le nostre vacanze.
Cosa fare in questi casi? Il danno da vacanza in cosa consiste?
In questo articolo proveremo a dare qualche informazione utile su quando si configura il danno da vacanza rovinata e su come agire in tutela dei propri diritti.

Il danno da vacanza rovinata che origine ha?
Si tratta di una norma comunitaria che per la prima volta ha avuto riconoscimento giuridico con la direttiva CEE/90/314 del 13 Giugno 1990.
Questa direttiva che attiene i viaggi, le vacanze ed i circuiti del “tutto compreso” è nata sulla sulla spinta di numerose pronunce della Corte di Giustizia.
Nella stessa vi sono numerosi considerando che spiegano quelli che sono i diritti del turista/consumatore ancor prima della partenza.
Ad esempio il tour operator ha un obbligo di veridicità, quindi le informazioni che lo stesso fornisce, anche a mezzo di materiale pubblicitario, devono essere corrispondenti, devono dare al turista il documento contenente tutte le clausole contrattuali ed in alcuni casi devono concedere la possibilità al turista di poter cedere a terzi il proprio pacchetto.

In Italia come è stata recepita la direttiva?
Dapprima è stata recepita col D.Lgs numero 111 del 17 Marzo 1995, successivamente dal Codice del Consumo ed infine, nel 2011, è stato approvato il Codice del Turismo che si occupa esclusivamente di ogni problematica connessa ai diritti del turista.
Il codice del turismo, tuttavia, ha introdotto due importanti novità.

Quali sono le novità contenute nel Codice del Turismo?
Preciso che queste novità non mi trovano favorevole e che, a mio giudizio, solo una può definirsi novità mentre l'altra è più un riconoscimento.
La prima è quella che il venditore del pacchetto turistico a distanza, ovvero a mezzo telefono o internet, ha la possibilità di negare il diritto di recesso precisando tale esclusione sul contratto o dandone comunicazione per iscritto.
Finalmente è stata accolta la definizione di danno da vacanza rovinata proveniente dalla giurisprudenza.

Cosa è, quindi, il danno da vacanza rovinata?
Con questa espressione si identifica il risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irrepetibilità dell'occasione perduta a patto che l'inadempimento sia di non scarsa importanza.

Quando si ha diritto a chiedere questo risarcimento?
Questo tipo di danno si verifica soprattutto quando si acquista un pacchetto da un tour operator.
In questi casi, chi parte giustamente si aspetta di aver organizzato la vacanza dei propri sogni e di doversi semplicemente recare nel suo piccolo paradiso temporaneo.
Capita, invece, che giunti sul luogo ci si trovi innanzi ad una ambiente completamente diverso rispetto a quello promesso oppure i servizi garantiti sono pochissimi o addirittura inesistenti.
In questi casi si ha diritto ad ottenere un risarcimento.

Che tipo di danno è?
Non è una semplice perdita economica.
E' configurato in maniera differente poiché è il ristoro connesso alla perdita di relax.
Ad esempio il fatto di dormire in un albergo vicinissimo a dei locali pubblici, quindi molto rumoroso, non comporta per forza e direttamente una perdita economica ma di sicuro comporta una perdita di relax e riposo.

Cosa origina il diritto al risarcimento?
La violazione di ogni elemento relativo al pacchetto turistico ovvero il mancato rispetto degli obblighi assunti in tema di trasporto, di alloggio e di servizi turistici non accessori al trasporto ed all'alloggio che costituiscono una parte significativa del pacchetto.

Quali sono degli esempi di inadempimento?
Tra i più comuni abbiamo la non corrispondenza dell'alloggio.
Mi è stato garantito un albergo a 5 stelle con vasca idromassaggio in camera e mi ritrovo in un albergo a 3 stelle oppure in un albergo che ha il bagno in comune.
Altro esempio può essere quello della corrispondenza dell'albergo, ma la presenza di lavori che impediscono il godimento della struttura o dei suoi servizi.
Ed ancora l'assenza di alcuni servizi che erano stati assicurati quali la navetta, la piscina, lo spazio bambini.
L'overbooking che si attua in una struttura che non ha le stesse caratteristiche di quella prescelta o anche la spiaggia non praticabile e l'assenza di alternative.

Il ritardo dell'aereo o la perdita del bagaglio non sono inadempimenti?
Lo sono ma non hanno connessione col danno da vacanza rovinata.
Tali circostanze non dipendono dal tour operator, che è responsabile se invece di far viaggiare su un aliscafo fa viaggiare su una chiatta, ma dalla compagnia aerea oppure, a volta, dall'aeroporto.
Esiste anche in questi casi una tutela specifica ma è diversa e va, soprattutto, esercitata nei confronti di soggetti diversi rispetto a quelli che entrano in gioco nel danno da vacanza rovinata.

Come si fa a tutelarsi?
Per prima cosa il reclamo deve essere immediato.
Va fatto anche se siamo in vacanza utilizzando la pec oppure una raccomandata A/R.
Se il tour operator non risponde al nostro rientro, nel termine massimo di dieci giorni, dobbiamo fare un nuovo reclamo da spedire a mezzo raccomandata a/r o pec.
Nel reclamo devono essere dettagliatamente le ragioni che hanno determinato la perdita di relax e che configurano l'inadempimento della controparte.
Va fatto tutto molto velocemente perché i termini di prescrizione e decadenza sono molto ridotti.

Quando si verifica la prescrizione?
Bisogna ricorrere in Tribunale entro 1 anno dal rientro dalle vacanze.
Il termine diviene di 3 anni se si sono subiti danni alla persona.

Come si prova il danno?
Il danno, in questo caso, ha natura contrattuale .
Il Turista, quindi, deve provare per prima cosa l'esistenza del contratto e per farlo basterà allegare copia del contratto sottoscritto, i documenti forniti dal tour operator, i depliant etc etc.
Deve, inoltre, provare le circostanze dell'inadempimento. Per farlo si potranno utilizzare foto, testimonianze di persone che erano presenti oppure ricevute fiscali.
Il Tour operator, invece, deve provare che il servizio offerto era del tutto idoneo e rispettoso delle caratteristiche rappresentate in agenzia e nel materiale pubblicitario.

Una versione di questo articolo è stata pubblicata su BL Magazine che ringraziamo.
 
 
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