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Donne vittime di violenza. Reddito di libertà: chi, come, quanto e quando
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Articolo di Sara Astorino
16 novembre 2021 10:37
 
La creazione del Fondo
Con l’espressione reddito di libertà si fa riferimento all’aiuto statale previsto e concesso in favore delle donne vittime di violenza.
Si tratta di un sussidio previsto per la prima volta, a livello nazionale, nel decreto legge n. 34 del 19 Maggio 2020, cd. Decreto Rilancio, poi convertito nella Legge n. 77 del 17 Luglio 2020 mentre in precedenza esempi di questa tipologia di sussidio c’erano solo in alcune Regioni, ad esempio nel 2018 già la Regione Lazio e la Regione Sardegna lo avevano previsto.
La volontà di istituire tale sussidio a livello nazionale è connessa ad episodi di violenza che verificatisi durante il lockdown, mettendo in evidenza la criticità delle donne costrette a vivere h24 col proprio aguzzino.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Dicembre 2020, il Governo ha stanziato le somme per istituire il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, le somme sono erogate dalle singole Regioni tenuto conto del numero di abitanti femminili di età compresa tra 18 e 67 anni.

Le caratteristiche del Fondo
Il Reddito di libertà consiste in un contributo di 400 euro mensili, da richiedere con apposita domanda, all’INPS. Viene erogato per dodici mensilità e potrà aggiungersi ad altri contributi ed aiuti come ad esempio il reddito di cittadinanza.

La circolare INPS del 08 Novembre 2021
Dopo una lunga attesa, l’8 Novembre 2021, l’INPS ha comunicato le istruzioni per richiederne l’erogazione ed ha spiegato le modalità di pagamento.
Ecco il link per accedere alla pagina INPS: https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13584

Chi ha diritto a chiedere il reddito
Tutte le donne residenti sul territorio italiano * che siano vittime di violenza, siano sole o con figli minori e che siano seguite dai centri anti-violenza riconosciuti dalle Regioni e dai Servizi Sociali nell’ambito dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza stessa.
* incluse extracomunitarie con permesso di soggiorno e straniere cui sia riconosciuto lo status di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria.

Come presentare domanda
La domanda può essere presentata una sola volta ed in una sola regione dalla diretta interessata che, tuttavia, deve aver precedentemente richiesto al servizio sociale di riferimento la dichiarazione attestante la condizione di bisogno straordinario ed urgente.
Non è la diretta interessata a dover inviare/ spedire il modulo.
La circolare INPS n. 166 del 08 Novembre 2021 prevede la compilazione del modello che si trova su sito INPS coi seguenti allegati:
1) dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro anti-violenza che ha in carico l’interessata, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso
2) la Dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, atta a rilevare lo stato di bisogno legato a situazione straordinaria o urgente.
Una volta compilato il modulo a nome dell’interessata ed ottenute le predette dichiarazioni, un operatore del Comune di residenza dovrà inoltrarlo, tramite l’apposita piattaforma di collegamento tra Comuni e INPS.

Modalità pagamento
Al momento della presentazione della domanda dovrà essere indicato un conto corrente oppure un libretto di risparmio o anche una carta prepagata che abbia IBAN abilitato alla ricezione di bonifici.
Il pagamento verrà erogato considerando la data di ricezione della domanda, che diverrà una sorta di criterio di priorità, in assenza di motivi ostativi ed entro il limite delle risorse assegnate ad ogni Regione.
La circolare precisa che entro il 31 Dicembre 2021 verranno automaticamente scartate tutte le domande presentate e non accolte per carenza o insufficienza di fondi.
 
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