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Testamento biologico e DAT (Disposizioni anticipate di trattamento). Una scelta di civilità
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Articolo di Sara Astorino
31 gennaio 2018 17:27
 
Il 14 Dicembre 2017, dopo un lunghissimo ed altrettanto penoso iter, finalmente il Senato approvava la legge sul Testamento Biologico.
Legge che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 16 Gennaio 2018 e che entra in vigore in data 31 Gennaio 2018.
A partire da oggi, quindi, ogni cittadino maggiorenne e capace di intendere e volere potrà esprimere il proprio consenso ai trattamenti medici potendo contare su una Legge che ha chiarito tanti aspetti sul rilascio del consenso informato che erano oggetto di critiche e contestazioni.
Si potrà manifestare la propria idea e volontà circa la terapia del dolore, si potrà contare sull'esplicito divieto di ostinazione al proseguimento delle cure e cosa di fondamentale importanza si potranno depositare le disposizioni anticipate di trattamento c.d. DAT.
Tutto bello, tutto perfetto, tutto apposto? No, il condizionale è d'obbligo.
Prima di cantar vittoria occorre vedere se, quali, quante e quando le Amministrazioni Comunali si doteranno del necessario registro per depositare le DAT.
La nota positiva di questa legge è comunque fornita dal fatto che è stato il popolo, le persone che vivono situazioni di dolore, malattia e che si sono scontrati con questa realtà, dove la volontà del paziente non contava, a crearla tenuto conto delle reali necessità.
Questa non è una legge del Parlamento, che pure l'ha approvata, ma è la Legge di Eluana Englaro, di Piergiorgio Welby e dei loro familiari che hanno dovuto lottare per vedere rispettata la volontà dei propri cari.

Si tratta di una Legge complessa e di difficile interpretazione?
Assolutamente no, la Legge è composta da solo 8 articoli che si preoccupano di analizzare e disciplinare specifici argomenti senza ricorrere, come di solito avviene, a continui rinvii o richiami ad altre Leggi.

Cosa si nota ad una prima lettura?
Direi due cose, la chiarezza delle disposizioni e il riferimento ai conviventi e alle parti delle Unioni Civili.

Come è cambiata la disciplina del consenso?
Alcune cose sono rimaste identiche, altre costituiscono delle importantissime novità.
Viene chiarito che il paziente deve essere sempre costantemente informato non solo sulla propria malattia ma anche sui vari piani terapeutici e sulle conseguenze degli stessi nonché sulle possibilità di riuscita e fallimento della cura.
Si specifica che il paziente, se lo desidera, può estendere la conoscenza dello stato della propria salute ai familiari, al convivente, all'altra parte dell'unione civile fino ad anche un fiduciario.
In ogni momento il paziente è libero di cambiare idea, il consenso non è irrevocabile anzi. Al paziente è anche riconosciuta la possibilità di indicare la persona a cui dare le informazioni attinenti il suo stato di salute e queste stesse persone, se il paziente vuole, possono esprimere il consenso in sua vece.

Il paziente può rifiutare le cure e di fare accertamenti diagnostici?
Si, il paziente può rifiutare le cure ed anche gli accertamenti diagnostici.
Può rifiutare anche si essere sottoposto a trattamenti quali la nutrizione e l'idratazione artificiale.

Come fa il paziente ad essere sicuro che la sua volontà venga rispettata?
Il consenso, come il rifiuto, deve essere registrato tanto nella cartella clinica quanto nella tessera sanitaria elettronica. In qualunque momento, quindi, è possibile verificare la volontà del paziente.

I medici sono esonerati dalle responsabilità se non effettuano trattamenti necessari alla sopravvivenza?
Visto che la volontà del paziente è registrata si, la Legge prevede che non incorrano in responsabilità ne di natura civile né di natura penale.
Naturalmente, in virtù del consenso informato, devo spiegare a cosa si va incontro se si rifiutano le cure.

Cosa succede nei casi in cui la malattia è molto dolorosa?
Il rifiuto al trattamento sanitario non esonera il medico dal dovere di alleviare le sofferenze del paziente.
Il medico, inoltre, deve assolutamente astenersi dall'insistere nella somministrazione dei farmaci e soprattutto, anche se il paziente ha espresso il consenso, non può proporre trattamenti inutili o sproporzionati.

Cosa sono le DAT?
Le DAT sono le disposizioni anticipate di trattamento.
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può, tramite queste, esprimere le proprie volontà sui trattamenti sanitari, sul consenso o il rifiuto di accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche.
Nelle Dat si può indicare anche una persona che, laddove necessario, lo rappresenterà e si assicurerà che la sua volontà venga rispettata.

Come si redigono le DAT e dove devono essere presentate?
Le DAT si redigono per atto pubblico, scrittura privata autenticata oppure tramite scrittura privata che può essere consegnata personalmente nei Comuni dove è stato istituito l'apposito registro.
Queste poi verranno registrate e come nel caso del consenso potranno essere consultate ogni qualvolta ve ne sia il bisogno.

Quanto costano le DAT?
Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tipo di bollo, imposta, tributo o tassa.
Se, quindi, si procede al deposito diretto al Comune sono del tutto gratuite.

Per ulteriori approfondimenti, lo stato di attuazione da parte dei Comuni e modulistica, si consiglia di visitare il sito Web dell'Associazione Luca Coscioni.

Una versione di questo articolo è stata pubblicata su BL Magazine che ringraziamo.
 
 
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