Il Tribunale di Cuneo con sentenza n. 792/2023 ha stabilito che l’omessa rendicontazione annuale di molteplici bilanci costituisce una grave violazione dei doveri dell’amministratore.
L’articolo 1130 del Codice civile sancisce che l’amministratore è tenuto ogni anno a redigere il rendiconto e a convocare l’assemblea per l’approvazione entro 180 giorni e l'articolo 1129 chiarisce che tale inadempimento giustifica la revoca del mandato costituendo grave irregolarità.
Essendo stati approvati dieci rendiconti in una sola assemblea, la gravità del ritardo sarebbe tale da giustificare il rifiuto del condominio di corrispondere il compenso.
Tuttavia, il Tribunale ha tenuto conto del fatto che il condominio avesse approvato i rendiconti in blocco senza opporre riserve, né contestazioni, non presentando domanda di revoca dell’amministratore, pur ricorrendone le condizioni, e perciò ha riconosciuto all’amministratore un compenso ridotto.
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