La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4340 del 19 Febbraio 2025, ha affermato un principio destinato ad assumere una grande rilevanza.
Come noto l’assemblea condominiale ha il potere di stipulare una polizza per la tutela legale nell’ambito della propria discrezionalità gestionale. Tuttavia, alcuni condomini potrebbero essere dissenzienti perché ad esempio ritengono la spesa superflua, non necessaria.
Che accade, quindi, se comunque la polizza tutela legale viene stipulata?
La Corte di Cassazione ha sancito che “L’articolo 1132 c.c. non può essere invocato per invalidare la stipula della polizza, poiché questa non impone ai condomini dissenzienti di contribuire alle spese processuali di una controversia specifica, ma ha una finalità più generale di tutela del condominio. Le spese per la stipula della polizza devono essere ripartite tra tutti i condomini in base ai criteri stabiliti dall’articolo 1123 c.c., trattandosi di una spesa relativa alla gestione comune dell’edificio”
In buona sostanza che si sia d’accordo o meno, la polizza per la tutela legale non solo potrà essere validamente stipulata ma la spesa dovrà comunque essere ripartita tra tutti i condomini!
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