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Condominio. Raccolta differenziata errata e multa
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Il condominio di Laura Cecchini
20 aprile 2020 15:11
 
 Il Tribunale di Roma (sentenza n.3874 del 21 febbraio 2020) ha affrontato una problematica attuale, afferente all'individuazione del legittimato passivo ed al titolo di responsabilità nel caso in cui sia accertata la violazione del regolamento comunale sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani con riferimento ai contenitori attribuiti in dotazione al condominio.
Sul punto, occorre ricordare che le amministrazioni comunali adottano un regolamento ad hoc, accessibile sul sito internet di ogni Comune, ove sono previste le modalità con cui deve essere organizzata la raccolta dei rifiuti (cassonetti con chiavetta/cassonetti raccolta differenziata) al contempo indicando, in alcuni casi, come ad esempio nel cosiddetto "porta a porta", anche i giorni in cui gli addetti al servizio sono preposti al ritiro.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, il Tribunale di Roma è stato investito sull'appello proposto da un condominio avverso la sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace con la quale era stata respinta l'opposizione alla sanzione comminata dal Comune di Roma, mediante determinazione dirigenziale ingiuntiva a seguito di due verbali di accertamento, entrambi inerenti la violazione del regolamento sui rifiuti.
In particolare, trattasi di due contenitori assegnati in dotazione al condominio, l'uno per rifiuti non riciclabili all'interno del quale sono stati trovati rifiuti riciclabili, e l'altro per la presenza di rifiuto cartaceo dentro contenitore destinato a rifiuti organici.

Legittimazione passiva del condominio
In primo luogo occorre rammentare che, nel caso di condominio, per l'identificazione del soggetto passivo, ai fini della legittimazione processuale, trova applicazione il disposto di cui all'art. 1129 Cod. Civ., il quale prevede espressamente che nell'ingresso al condominio o nello spazio di maggior uso comune, con possibilità di accesso anche da terzi, deve essere apposta una targa con il nominativo ed i riferimenti dell'amministratore.
Invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1131 comma II Cod. Civ. “L'amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto”.
Nella vicenda che interessa, nonostante la dichiarazione resa dalla società di amministrazione condominiale alla quale è stata notificata l'ingiunzione comunale, con cui nega la propria qualità di amministratore del condominio, dal verbale di accertamento risulta che le generalità della stesso sono state apprese da una circolare affissa all'interno del condominio.
In conseguenza, appare di tutta evidenza e condivisibile, il rigetto da parte del Tribunale di Roma della eccezione di legittimazione passiva sollevata, ritenuto e considerato che, anche a tutto voler concedere, non è emersa nel corso del giudizio, né è stata allegata o prodotta una prova contraria a quanto accertato e risultante dal verbale delle violazioni contestate.

Responsabilità solidale del condominio
E' importante sottolineare che, nella fattispecie de qua, i contenitori dei rifiuti risultano essere stati consegnati al condominio, quale dotazione, dal servizio raccolta rifiuti che opera per il Comune, e sono collocati negli spazi condominiali adibiti a tale servizio.
Ad avviso del Tribunale, richiamando un precedente del medesimo ufficio (sentenza n. 9532/2018), il concorso di tali circostanze, ovvero contenitore assegnato al condominio e collocato in aree di sua proprietà, giustifica l'applicazione dell'art. 6 Legge n.689/1981, secondo cui “Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”.
In ragione della richiamata norma, il condominio viene quindi individuato quale obbligato in solido con il trasgressore, senza che la mancata identificazione di quest'ultimo possa impedire la legittimità della comminazione della sanzione.
Parimenti, appare opportuno rappresentare che il condominio, quale proprietario dei contenitori è il necessario ed unico interlocutore del Comune nonché custode degli stessi motivo per cui è sul medesimo che grava l'obbligo di informare e far rispettare ai singoli condomini il regolamento sui rifiuti vigente, ivi compresa la illustrazione delle modalità con cui la raccolta differenziata deve essere attuata.
Pertanto, ad avviso del Tribunale di Roma, qualora non sia possibile individuare l'effettivo trasgressore, la sanzione potrà essere irrogata al Condominio.

Sulla questione è utile rilevare che, il medesimo orientamento in merito alla configurazione della responsabilità solidale del condominio, era stato espresso dal Tribunale di Milano (sent. n. 1047 del 13.2.2018).
Un indirizzo contrario è stato, invece, affermato dal Tribunale di Torino (sent. 1.03.2018) il quale ha ritenuto che la responsabilità per la violazione del regolamento sulla raccolta dei rifiuti configura una responsabilità personale richiamando l'art. 3 della Legge 689/1981 per cui <Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa"> all'uopo inducendo ad una indagine sull'effettivo responsabile anche mediante l'apertura dei sacchetti della immondizia al fine di reperire ogni elemento utile alla identificazione del trasgressore.

(articolo pubblicato su Condominioweb.com)
 
 
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