La vicenda riguarda la richiesta di due condòmini all’amministratore relativa alla consegna o messa a disposizione di alcuni documenti. L’amministratore richiedeva il pagamento di uno specifico compenso.
il Tribunale di Roma nella sentenza 15169 dell’8 ottobre 2024 ha ritenuto illegittima tale richiesta di compenso in quanto si tratta di un’attività connessa e indispensabile allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministratore e pertanto il compenso deve ritenersi compreso nel corrispettivo concordato all’atto del conferimento del mandato.
Il Tribunale ha chiarito che l’amministratore è personalmente responsabile dell’adempimento dei suoi doveri, tra cui quello di consentire visione ed estrazione di copia dei documenti condominiali. Gli articoli 1129, 1130 e 1130 bis Codice civile riconoscono al condomino il diritto di accesso ai documenti condominiali stabilendo infatti, per l’ottenimento della copia dei carteggi richiesti, l’obbligo di pagamento dei soli costi di copisteria.
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