testata ADUC
Decreto 'cura Italia', assemblee condominiali per corrispondenza?
Scarica e stampa il PDF
Il condominio di Alessandro Gallucci
18 marzo 2020 13:44
 
 Assemblee condominiali a distanza o in modalità telematica: è possibile?
Una norma approvata con il recente decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 fa tornare la domanda di stretta attualità.
Se ne è parlato molto nei giorni scorsi, come si suol dire anche da queste colonne: è possibile svolgere assemblee condominiali in modalità telematica?
È giusto domandarselo in ragione dell'emergenza coronavirus che riguarda il nostro paese e non solo.
Com'è noto i vari decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, gli ormai notissimi d.p.c.m., ci costringono a movimenti molto limitati, contingentati dalle necessità, e conseguente al rinvio di moltissime attività.
Com'è noto, ad oggi, è fatto sostanziale divieto di uscire di casa (se non per ragioni di lavoro e acquisto viveri) fino al 25 marzo, ma già si sente parlare di un possibile spostamento in avanti di questo termine, mentre fino al 3 aprile (dpcm 8 e 9 marzo 2020) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Di fatto, in ragione di questa disposizione fino al 3 aprile non si possono tenere assemblee condominiali . Il successivo dpcm 11 marzo 2020, vietando sostanzialmente gli spostamenti non necessari dalla propria abitazione, fa sì che anche l'amministratore debba vagliare con attenzione la necessità di recarsi presso il proprio studio (un caso di necessità possono essere le scadenze legate a versamenti di ritenute, ecc.).

Assemblee societarie, la norma del decreto cura Italia
Riportiamo qui di seguito il testo dell'art. 106, secondo comma, del d.l. n. 18/2020.
Che cosa dice la norma?
«Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e (così il testo in Gazzetta n.d.a.) le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio».

Voto in via elettronica, per corrispondenza o intervento a distanza
Si badi: qui non si sta dicendo che l'assemblea deve tenersi esclusivamente con queste modalità, qui si sta affermando che l'assemblea può svolgersi normalmente (salvi divieti vigenti) e vi si può partecipare di persona e che in alternativa, vista la situazione, si può partecipare a distanza ovvero esprimere la propria intenzione di voto a mezzo corrispondenza e per via elettronica (es. posta elettronica certificata).

Condominio e analogia con la materia societaria
È noto che in più occasioni la Corte di Cassazione (tra le Cass. 11 agosto 2017 n. 20071, in materia di sostituzione di delibera) ha fatto riferimento alla possibilità di applicare in via analogica le norme dettate in materia di società ai condomini.
Lo ha fatto spesse volte, come nel caso della giurisprudenza citata, in materia di sostituzione di delibera, cioè di applicazione dell'art. 2377 c.c. al condominio o di eccesso di potere (Cass. 21 febbraio 2014 n. 4216) o conflitto d'interessi (Cass. 22 luglio 2002 n. 10683).
Ha negato l'applicazione analogica in materia di quorum costitutivi e deliberativi (Cass. 28 settembre 2015 n. 19131).
Ricordiamo che l'analogia legis opera quando per una specifica materia non sono previste norme ad hoc . I casi simili devono essere regolati da norme simili, questo il principio.
Ciò vale anche per le modalità di partecipazione all'assemblea condominiale, cioè possiamo desumere che le norme di cui all'art. 106 del citato decreto n. 18 trovino applicazione anche per le riunioni condominiali?

Assemblee condominiali a distanza, le criticità
La domanda che dobbiamo porci per valutare, di primo acchito, se le norme dettate in materia di assemblee societarie dal decreto legge in esame siano applicabili anche al condominio, è il seguente: la partecipazione all'assemblea condominiale è normata da specifiche disposizioni?
La risposta è sì , esiste l'art. 67 disp. att. c.c. che disciplina le modalità di partecipazione all'assemblea condominiale (personale o per delega), norma che riguarda specificamente il condominio e quindi non lascerebbe possibilità di applicazioni analogiche.
La soluzione dovrebbe porre una pietra tombale . In più si potrebbe dire, se il Legislatore avesse voluto applicare le norme anche al condominio, allora lo avrebbe espressamente detto.
Tralasciando il fatto che in materia di assemblee il Legislatore si è occupato di tutti i consessi ed organi collegiali tranne che di quello condominiale, anche delle associazioni non riconosciute (la bocciofila di Canicattì ha la sua norma, art. 73 d.l. n. 18/2020, il famoso Bosco verticale di Milano no), la domanda che dobbiamo porci è la seguente: davvero la straordinaria eccezionalità della situazione deve farci concludere che non sia consentita l'applicazione analogica della disposizione che consente l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in relazione al condominio?
Qual è la linea di demarcazione, in relazione all'emergenza sanitaria, che consente dire che l'assemblea della società di cinque, sei soci è luogo di maggior contagio e rischio rispetto al condominio con venti o trenta partecipanti?
Perché per approvare il bilancio dell'associazione dopo lavoristi stanchi ci si potrà riunire in videoconferenza, mentre per l'approvazione del rendiconto condominiale è necessario riunirsi tutti insieme appassionatamente?
Sarebbe saggio, in sede di conversione, prevedere l'integrazione della norma, specie se il protrarsi dell'emergenza sanitaria lo imporrà. Ma più di questo, ritiene lo scrivente, è da valutarsi l'immediata estensione, eventualmente anche con una norma d'interpretazione autentica, delle norme societarie di cui all'art. 106 d.l. n. 18/2020 anche al condominio.

(Articolo tratto da Condominioweb)
 
 
IL CONDOMINIO IN EVIDENZA
 
AVVERTENZE. Quotidiano dell'Aduc registrato al Tribunale di Firenze n. 5761/10.
Direttore Domenico Murrone
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS