In materia di distacco del singolo condomino dall'impianto di riscaldamento centralizzato, lo scorso 8 Settembre è stata depositata l'ordinanza della Cassazione 26185/23. Il condomino distaccatosi aveva contestato alcune richieste di pagamento pervenute da parte del condominio. Nel corso del giudizio è emerso non solo che il distaccato doveva pagare le spese condominiali ma altresì che aveva causato un danno al condominio, creando un aggravio di spesa per gli altri condòmini dal momento che non aveva installato un impianto autonomo ed aveva invece usufruito del calore prodotto dai radiatori degli appartamenti contigui. La Corte di Cassazione limita però il diritto di distaccarsi dall'impianto condominiale al fatto che dal distacco derivi anche una proporzionale riduzione delle spese di esercizio per gli altri condomini, aggiungendo quest'ultimo requisito a quelli già previsti dalla legge (nessun aggravio di spesa per altri e regolare funzionamento dell'impianto). Il condomino distaccatosi nel caso in esame non aveva ridotto le spese per gli altri condomini ma probabilmente le aveva fatte aumentare in quanto beneficiava della posizione del suo appartamento che traeva calore dall'immobile sottostante e soprastante.
Parrebbe quindi non più consentito decidere di non avere il riscaldamento in casa propria e pertanto sarebbe obbligatorio installare un impianto autonomo di riscaldamento in caso di distacco?
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