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Verbale assemblea: la mancata indicazione dei voti comporta l’annullabilita' della delibera
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Il condominio di Alessandro Gallucci
19 ottobre 2009 8:38
 
L’ultimo comma dell’art. 1136 c.c. recita: “Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore”.
Le decisioni dell’assemblea, in sostanza, devono essere messe nero su bianco. Una deliberazione presa dall’assemblea ma non trascritta, non e' valida. Una simile decisione sarebbe nulla in quanto priva degli elementi essenziali.
Il documento sul quale e' riportato lo svolgimento e la deliberazione dell’assise e' chiamato verbale dell’assemblea.
Appurata, quindi, la necessita' della forma scritta, vale la pena domandarsi: e' necessario che il verbale rispetti determinati requisiti? Se si', quali sono le conseguenze sulla deliberazione adottata nel caso di verbale incompleto?
Dottrina e giurisprudenza, nel corso del tempo, hanno delineato un contenuto minimo del verbale d’assemblea. E' necessario:
- riportare i nomi degli assenti e dei presenti;
- dare atto della regolare costituzione dell’assise;
- nominare un presidente;
- riportare l’esito della votazione;
- riportare le singole espressioni di voto al fine di verificare il raggiungimento dei quorum e l’assenza di conflitti d’interessi.
A seconda delle omissioni variano le conseguenze. La giurisprudenza, ad esempio, parla di mera irregolarita' non sanzionabile nel caso dell’omessa indicazione del presidente.
Diversa e' la questione per l’indicazione dei votanti e dei quorum in relazione ai singoli argomenti sui quali si deve decidere.
La Cassazione (con la sentenza 10 agosto 2009 n. 18192) e' tornata ad occuparsi di quest’ultima problematica, ribadendo l’annullabilita' della deliberazione nel caso di impossibilita' di verificare le singole espressioni di voto.
Il problema non si pone laddove l’assemblea, all’unanimita', assuma una determinata deliberazione.
Qualora, invece, tale unanimita' non venga raggiunta, e' insufficiente riportare la -laconica- dicitura “l’assemblea approva a maggioranza”. Questa scarna locuzione non permette di verificare, ad esempio, se la maggioranza cui si fa riferimento e' quella “qualificata” che certe deliberazioni pretendono (es. innovazioni, nomina e revoca amministratore, ecc.). Allo stesso modo non e' possibile verificare se in questa maggioranza vi sia il voto di condomini in conflitto d’interessi che possa rendere invalida la decisione.
In questo contesto, dunque, qual e' il modo corretto d’indicare l’esito della votazione per permettere una verifica della sua validita'?
Non esistono formule prestabilite o obbligatorie: l’importante e' che sia sempre possibile risalire alle singole espressioni di voto. Come ha ribadito la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18192/09,  “in tema di delibere di assemblee condominiali, non e' annullabile la delibera il cui verbale, ancorche' non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominale, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perche' tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell'edificio da essi rappresentato, nonche' di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'art. 1136 cod. civ.” (Cass. 18192/09).
In sostanza la valutazione della completezza del verbale andra' effettuata attraverso un’analisi dell’intero documento e non solo della singola parte che si ritiene incompleta.

 
 
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