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Matrimonio fra cittadini italiani ed extracomunitari in Italia, all'estero e per procura. Cosa fare per vivere con il proprio coniuge
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Famiglia e individuo di Emmanuela Bertucci
2 dicembre 2009 10:42
 
 Per un italiano/a coronare il proprio sogno d'amore, sposare il fidanzato/a extracomunitario e vivere insieme, puo' diventare un'odissea di problemi nel rilascio del nullaosta al matrimonio; ambasciate che non rilasciano il visto di ingresso per ricongiungimento familiare o per familiare al seguito; pubbliche amministrazioni che applicano la Bossi Fini anziche' il Testo unico 54/2000. Dall'entrata in vigore della legge n. 94/09 che vieta agli stranieri non in regola con il soggiorno di sposarsi in Italia, la vita delle coppie miste che intendono contrarre matrimonio e' diventata quasi impossibile. In tanti infatti ci hanno scritto chiedendoci come procedere. Visto l'elevato numero di quesiti e segnalazioni sull'argomento abbiamo deciso di fare un po' di chiarezza in tema di matrimonio con stranieri extracomunitari, per capire come e' meglio procedere, cosa la pubblica amministrazione e' tenuta a fare, come si possono superare gli ostacoli burocratici.

La via piu' breve per vivere con il proprio (futuro) coniuge e' sicuramente sposarsi in Italia, poiche' il coniuge straniero puo' subito ottenere la carta di soggiorno.
Ricordiamo che per sposarsi e' necessario essere in regola con il soggiorno (visto non scaduto con dichiarazione di presenza o titolarita' di un permesso di soggiorno), nonche' esibire all'ufficiale di stato civile il passaporto ed il nulla osta al matrimonio rilasciato dalla propria autorita' diplomatica o consolare.

Quando il futuro coniuge non e' in Italia o non riesce ad ottenere un regolare visto di ingresso, molti italiani decidono di recarsi direttamente nel Paese di provenienza per celebrare il matrimonio, sperando di velocizzare le pratiche e ottenere piu' rapidamente un visto di ingresso per familiare al seguito. In questo caso, consigliamo di celebrare il matrimonio presso la rappresentanza diplomatica italiana all'estero, per evitare alcuni passaggi burocratici. Se l'italiano nubendo e' residente all'estero ed iscritto presso l'AIRE (l'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero) il matrimonio verra' direttamente trascritto sugli appositi registri tenuti presso il consolato. Nel caso, invece, che il cittadino italiano sia residente in Italia, il matrimonio dovra' comunque essere trascritto in Italia. In pratica, si risparmia solo il tempo "burocratico" necessario per la traduzione e legalizzazione dell'atto, e il tempo (necessario in Italia) per ottenere il nullaosta straniero al matrimonio di cui all'art. 116 del codice civile.

In caso ci si sposi all'estero avanti alle autorita' estere, le difficolta' maggiori si incontrano nel richiedere il visto di ingresso per familiare al seguito o per ricongiungimento familiare, poiche' molte ambasciate non rilasciano il visto fino a quando il matrimonio non e' regolarmente tradotto, legalizzato e trascritto nei registri di stato civile italiani.
A seconda del Paese in cui ci si sposa, poi, le autorita' locali potrebbero richiedere al cittadino italiano una copia del certificato di capacita' matrimoniale (Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980). In questo caso il documento dovra' essere richiesto al Consolato italiano dopo le pubblicazioni.

Le pubblicazioni
Sia che ci si sposi presso il Consolato italiano, sia che si proceda innanzi alle autorita' locali, il cittadino italiano dovra' procedere alle pubblicazioni di matrimonio. Secondo gli art. 11 del DPR 200/1967 e art. 53, secondo comma, del DPR 396/2000 le pubblicazioni debbono avvenire:
- presso l'ufficio in cui deve avvenire la celebrazione;
- presso l'ufficio della circoscrizione consolare di residenza all'estero;
- presso il Comune in Italia, qualora uno degli sposi vi abbia la residenza attuale.

Chi trascrive il matrimonio
I novelli sposi sono tenuti a chiedere la traduzione, legalizzazione e trascrizione dell'atto di matrimonio al Consolato o all'Ambasciata italiana dello Stato estero in cui ci si e' sposati, che provvedera' ad inoltrare la richiesta all'ufficio di stato civile competente in Italia.

Tempi della trascrizione
In assenza di specifiche indicazioni normative, la trascrizione deve avvenire entro i tempi previsti dalla legge sul procedimento amministrativo, e dunque entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Se tale termine decorre inutilmente, consigliamo di intimare la conclusione del procedimento con una raccomandata A/R di messa in mora all'ambasciata italiana.

Si puo' chiedere la trascrizione direttamente al Comune italiano, senza "passare" per l'ambasciata?
La trascrizione degli atti nei registri di stato civile puo' esser richiesta da chiunque ne abbia interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta. Dunque, e' possibile, una volta tradotto e legalizzato l'atto di matrimonio, chiedere la trascrizione direttamente al Comune. In questo caso, se l'atto di matrimonio non e' legalizzato (magari perche' la legalizzazione non e' prevista sulla base di accordi internazionali specifici) sara' il Comune, ove opportuno, a chiedere conferma alle autorita' locali del Paese in cui e' avvenuto il matrimonio circa la validita' dello stesso.

Si puo' ottenere un visto di ingresso per il proprio coniuge anche in assenza di trascrizione?
Le ambasciate italiane sparse per il mondo danno a questa domanda risposte molto discordanti, perche' da una parte la legge (nello specifico l'art. 130 del codice civile) subordina tutti gli effetti del matrimonio alla registrazione dell'atto negli registri dello stato civile, mentre per contro esiste una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana che afferma esattamente il contrario. Per la Cassazione infatti la trascrizione dell'atto di matrimonio non ha natura costitutiva, ma soltanto dichiarativa. In pratica, il matrimonio sarebbe immediatamente valido, e dunque rilevante anche in Italia, nel momento in cui viene celebrato (Nota: Cass. Civile, sentenza n. 1298/1971; Cass. Civile, sentenza n. 569/1975; Cass. Civile, sentenza n. 9578/93; Cass. Civile, sentenza n. 3599/1990; Cass. Civile, sentenza n. 103511998) e di conseguenza non sarebbe necessario attendere che lo Stato italiano ne abbia conoscenza "ufficiale" per chiedere il visto di ingresso in qualita' di coniuge di cittadino italiano.

Sebbene la giurisprudenza sia cosi' favorevole, le sentenze della Corte di Cassazione non sono vincolanti per la pubblica amministrazione, e dunque l'ambasciata puo' benissimo (anzi deve) disattendere questo orientamento ed applicare alla lettera l'art. 130 c.c., imponendo l'avvenuta trascrizione come requisito obbligatorio per il rilascio del visto.

Chi dunque volesse chiedere il visto di ingresso per il proprio coniuge anche prima che sia intervenuta la trascrizione, deve comunque essere ben consapevole di un possibile rifiuto dell'ambasciata (a seconda dell'orientamento dell'ufficio). In questo caso, dovrebbe ricorrere al giudice italiano contro il provvedimento di diniego, forte di una solida giurisprudenza a proprio favore.

Il matrimonio per procura
Se uno dei due nubendi risiede in Italia e l'altro all'estero, in casi particolari e' anche consentito sposarsi per procura, vale a dire in assenza di una delle due persone che avra' autorizzato qualcun altro alla celebrazione del matrimonio in proprio nome e per proprio conto.
L'art. 111 del codice civile prevede che se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi si puo' chiedere l'autorizzazione al matrimonio per procura al Tribunale, che valutera' la sussistenza dei gravi motivi. Il termine "gravi motivi" e' molto generico per cui l'ottenimento o meno dell'autorizzazione dipende, caso per caso, dalla situazione portata all'attenzione del giudice. La procura dovra' contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve celebrare, dovra' essere fatta per atto pubblico e avra' una validita' massima di 180 giorni dal rilascio.
 
 
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