Il testamento olografo è una delle forme attraverso le quali ciascun individuo può manifestare le proprie ultime volontà se intende disporre del proprio patrimonio diversamente dalla successione legittima, oppure, ancora se desidera conferire beni determinati in favore di ogni beneficiario.
Il nostro ordinamento prevede e disciplina il testamento olografo all'art. 602 Cod. Civ. prescrivendo i caratteri indefettibili che tale atto deve possedere di cui quello primario è, certamente, l'autografia.
Ed è proprio in ordine ai requisiti essenziali fissati dalla normativa vigente in materia che occorre porre attenzione essendo determinanti per la legittimità, ovvero, validità e conseguente esplicazione di efficacia delle disposizioni riportate nel testamento.
Parimenti, il testamento configura un atto che rappresenta la libera autodeterminazione di ognuno, risultando limitato, nel contenuto, solo dal rispetto delle quote di legittima, ove esistenti eredi legittimari, o cosiddetti necessari ovvero i parenti prossimi, quali il coniuge ed i figli ed, in assenza di quest'ultimi, i genitori.
Diversamente, ciascuno potrà disporre dell'intero patrimonio in favore di chiunque, compreso enti ed associazioni.
Vero è che tale scritto non raramente comporta l'instaurazione di vertenze tese ad accertarne la nullità o annullabilità dello stesso per cui è utile un inquadramento generale di detta forma testamentaria all'uopo evidenziando gli aspetti più rilevanti anche in considerazione dei principi interpretativi resi dalla Giurisprudenza.
Requisiti essenziali di cui all'art. 602 Cod. Civ.
L'art. 602 Cod. Civ., rubricato "Testamento olografo", al primo comma dispone che <Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore>.
Dalla mera lettura del richiamato dettato appare ictu oculi la rilevanza della redazione dello scritto a mano del testatore.
Sembra una banalità o forse è ridondante ma non è mai ultroneo sottolineare come ogni parte del testamento debba essere scritta e riferibile alla grafia del de cuius.
Che cosa significa?
Vuol dire che tutti i requisiti necessari per la validità del testamento devono essere scritti "di pugno" dal testatore non essendo sufficiente che sia tale solo la sottoscrizione.
A titolo esemplificativo occorre rilevare come non possa essere ritenuto valido un testamento scritto al computer che abbia unicamente la firma del testatore.
Invero tutti gli elementi distintivi del testamento olografo espressamente indicati nella data, nel contenuto e la firma devono essere riconducibili alla mano del de cuius.
Sul punto è unanime l'orientamento della Giurisprudenza secondo cui <Ai sensi dell'art. 602, comma 1, c.c. l'autografia e la sottoscrizione, unitamente alla data, costituiscono requisiti essenziali per la validità del testamento olografo: la presenza di tali elementi nella scheda testamentaria si rende necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l'integrale autenticità del documento - escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni - e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore.
L'autografia deve concernere ogni elemento del negozio testamentario e non solamente la sottoscrizione, per cui le disposizioni di ultima volontà debbono essere vergate per intero dal testatore> (Tribunale Torino sez. II, 09/07/2019, n.3385).
In proposito, è opportuno render noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606, primo comma, Cod. Civ. qualora il testamento olografo non sia redatto dal testatore, o manchi la sottoscrizione, lo stesso è da ritenersi nullo e, quindi, privo di efficacia, per cui la successione si devolverà per legittima.
Un aspetto peculiare, con espresso riferimento alla sottoscrizione da apporre in calce, attiene al fatto che la firme, seppur richiesta con l'indicazione del nome e cognome del testatore, è ritenuta valida anche se riportante uno pseudonimo o il "titolo" come ad esempio "Vostro zio".
Tanto premesso, per quanto concerne la data, la medesima deve essere completa di tutti gli elementi che la compongono: giorno, mese ed anno.
Tale requisito ha chiara importanza tenuto conto di eventuali altri testamenti precedenti o successivi, essendo il testamento un atto revocabile, oltre al fatto che la medesima circoscrive esattamente il momento in cui il testatore ha espresso le sue volontà da cui ne deriva anche ogni e più ampia valutazione della sua capacità di intendere e volere.
In ordine alla mancanza o incompletezza della data, l'art. 606, secondo comma, Cod. Civ. determina l'annullabilità della scheda testamentaria, trattandosi di difetto di forma del testamento olografo a meno che non sia scritta da mano diversa da quella del testatore.
A conferma delle diverse conseguenze che ha la mancanza della data o di un suo elemento o per carenza di autografia si riporta una recente pronuncia della Suprema Corte <Nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità, mentre l'apposizione di questa a opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione> (Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, n.7863).
Sotto tale profilo si ricorda che mentre l'azione di nullità non ha limiti temporali quella di annullamento può essere esperita da chiunque vi abbia interesse entro cinque anni da quando è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
(da
Condominiowe.com)
Qui la scheda pratica di Aduc
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